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Via Piemonte 39/A 00187 Roma
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Il traghetto è arrivato in ritardo? Il viaggio si è trasformato in un’odissea? In crociera non ti sono stati offerti i servizi che ti aspettavi?
Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.
In caso di DISSERVIZI IN CROCIERA approfondisci i diritti del consumatore in caso di acquisto di pacchetti turistici e danno da vacanza rovinata
VIAGGI IN TRAGHETTO
Approfondisci i tuoi diritti in caso di CANCELLAZIONI E RITARDI DI TRAGHETTI per quanto riguarda:
a. INFORMAZIONI
In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.
Se i passeggeri a causa di una cancellazione o di un ritardo, perdono un servizio in coincidenza, il vettore e, se opportuno, l’operatore del terminale è tenuto ad informare i passeggeri di servizi alternativi, compiendo sforzi ragionevoli.
b. DIRITTI
Il rimborso integrale del biglietto può avvenire sotto forma di buono e/o altri servizi per un importo equivalente alla tariffa di acquisto, purché le condizioni siano flessibili, per quanto riguarda il periodo di validità e per la destinazione. SOLO CON IL CONSENSO DEL PASSEGGERO
Quali diritti sono riconosciuti al passeggero marittimo in caso di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto?
Il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari al 25% del prezzo del biglietto nel caso di un ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto di:
Se il ritardo supera il doppio delle ore delle ipotesi precedenti, il passeggero marittimo ha diritto ad una compensazione economica pari al 50% del prezzo del biglietto.
La compensazione economica è effettuata entro un mese dalla presentazione della relativa domanda e può essere effettuata mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione, o in denaro a richiesta del passeggero.
c. RECLAMI
Il passeggero marittimo deve inoltrare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale, entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio.
ATTENZIONE: se la risposta al reclamo non è soddisfacente o ritieni che siano stati violati i tuoi diritti, puoi presentare un reclamo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Per approfondire, clicca qui.
d. RISARCIMENTO DANNI
I passeggeri possono esercitare azione legale di risarcimento dei danni subiti per il ritardo o la cancellazione del viaggio.
Per approfondire consulta la normativa europea: Regolamento (UE) 1177/2010