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Il pacchetto turistico ha deluso le aspettative? La vacanza dei sogni si è trasformata in un incubo? Vuoi conoscere i tuoi diritti e chiedere un risarcimento dei danni?
Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.
Che cos’è il danno da vacanza rovinata?
E' la lesione dell'interesse del viaggiatore a godere del viaggio organizzato, come occasione di riposo e di svago, prodotto dall'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore turistico.
Quando gli inadempimenti dell’organizzatore e di chi presta i servizi previsti dal pacchetto turistico non sono “di scarsa importanza” il consumatore ha diritto di chiedere all’organizzatore o al venditore del pacchetto un risarcimento del danno.
Questo può verificarsi per difetto di conformità rispetto agli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati al momento dell’acquisto, ad esempio:
Il danno da vacanza rovinata comprende
E' necessario provare il danno da stress o disagio?
No. Come affermato anche dalla giurisprudenza, il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, l'accertamento dell'inadempimento esaurisce in sé la prova anche del danno. Spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell'importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l'altro, della condizione concreta delle parti.
ATTENZIONE
Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni, salvo che si sia verificato un danno alla persona, con decorrenza dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Cosa fare per ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata?
Il reclamo deve essere inviato entro 10 giorni lavorativi dal rientro a casa mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno o di una PEC. In ogni caso è opportuno contestare tempestivamente - già presso la struttura turistica - ogni mancanza o inesatta esecuzione del contratto, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano rimedio.
La risarcibilità del “danno da vacanza rovinata” richiede la prova da parte del cliente dell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Si consiglia quindi di procurarsi delle prove (ad esempio: fotografie, filmati, testimonianze di altri clienti) e conservare le ricevute fiscali attestanti eventuali spese impreviste.
Per approfondire, leggi