Danno da vacanza rovinata: le novità introdotte dalla Riforma del Codice del Turismo

L’art. 46 del nuovo Codice del Turismo, come modificato dal d.lgs. 21 maggio 2018 n. 62, prevede quanto segue con riguardo al “risarcimento del danno da vacanza rovinata”:

“nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo della vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta”

Il nuovo testo ricalca la precedente versione dell’art. 47 del Codice del Turismo, con alcune novità che possono risolvere alcuni dubbi interpretativi.

In particolare:

la richiesta risarcitoria può essere avanzata dal consumatore in caso di inadempimento non di scarsa importanza, richiamando il principio previsto dall'art. 1453 c.c. che prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui l'inadempimento sia grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c. ("Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra").

il turista danneggiato deve fornire la prova:

  • del grave pregiudizio subito
  • dell’inadempimento dell’organizzatore/venditore del pacchetto turistico
  • del nesso causale tra il pregiudizio subito e l’inadempimento dell’operatore turistico

in tema di prescrizione è stabilito che il diritto al risarcimento da vacanza rovinata si prescriva in tre anni decorrenti dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

Per approfondire, leggi anche:

Danno da vacanza rovinata: la giurisprudenza

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