Smarrimento o danno bagagli

Smarrimento bagagli danno bagagli

Il tuo bagaglio è stato smarrito o danneggiato e hai bisogno di assistenza? Vuoi approfondire i tuoi diritti?

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

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Cosa si deve fare in caso di mancata consegna del bagaglio o danneggiamento?

Prima di lasciare l’area riconsegna bagagli è necessario recarsi presso l’Ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti) dell’aeroporto di arrivo e compilare gli appositi moduli, comunemente denominati PIR (Property Irregularity Report). 

Dopo:

  • se entro 21 giorni dalla compilazione del PIR non ci sono notizie sul ritrovamento, il bagaglio si considera ufficialmente perso e il passeggero deve inviare la documentazione necessaria per l’avvio della pratica di risarcimento 
  • in caso di ritrovamento del bagaglio entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, il passeggero deve inviare la documentazione necessaria per ottenere il rimborso delle eventuali spese sostenute.

Attenzione:

  • il PIR (Property Irregularity Report) non sostituisce il reclamo alla compagnia aerea che dovrà essere inviato entro 2 anni dall’arrivo del volo;
  • Se il volo viene effettuato da un vettore diverso dal vettore contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo ad entrambi. Il vettore contraente è quello il cui nome o codice figura sul biglietto.
  • Ci sono limiti ai risarcimenti:

- fino a 1.167,00 euro per le compagnie aeree comunitarie e quelle aderenti alla Convenzione di Montreal

- fino a 20,00 euro per ogni Kg trasportato del bagaglio registrato per le altre compagnie.

Il limite di responsabilità della compagnia aerea può essere innalzato con una dichiarazione di maggior valore del bagaglio excess value declaration e pagando un sovrapprezzo all'atto del check-in.

Suggerimenti:

  • conserva gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata, in relazione alla durata dell’attesa, in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio
  • conserva l’originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio

ATTENZIONE

Ci sono dei termini da rispettare. Secondo quanto previsto dal Reg. UE 889/2002 in caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato:

  • il passeggero deve sporgere reclamo scritto entro 7 giorni
  • e in caso di ritardo entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Per approfondire:

Normativa

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2002

FAQ

SMARRIMENTO O DANNO BAGAGLI

 

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