Organismo di composizione della crisi e gestore della crisi

Per uscire dal sovraindebitamento grazie ad una delle procedure previste dal Codice della Crisi (piano di ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata) è sempre necessario rivolgersi ad un Organismo Di Composizione Della Crisi.
L’ Organismo Di Composizione Della Crisi (OCC) e il gestore della crisi svolgono un ruolo centrale nelle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

Registro degli Organismi di Composizione della Crisi
Tutti gli OCC devono essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia; nel registro sono iscritti:
    •    gli organismi di composizione istituiti presso le Camere di commercio, il segretariato sociale, gli ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti e notai;
    •    gli organismi costituiti presso i comuni, province, città metropolitane, regioni e istituzioni universitarie pubbliche.

Il gestore della crisi
Il debitore può rivolgersi ad un OCC per la designazione di un gestore della crisi oppure può chiedere al tribunale la nomina di un professionista che svolga tali funzioni quando nel proprio circondario non sia presente un OCC.
Il gestore della crisi è la persona fisica con specifiche competenze professionali che svolge alcune attività necessarie per avviare e portare a termine la procedura di composizione della crisi, dall’apertura alla omologazione quando necessaria, fino alla chiusura.
In particolare il gestore della crisi per tutte le procedure (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata) deve predisporre una relazione che illustri le cause del sovraindebitamento, l’impossibilità del debitore di rispettare le proprie obbligazioni, la valutazione di completezza della documentazione indicando se le banche e gli altri intermediari finanziari abbiano violato il dovere di valutare il merito creditizio del cliente consumatore. Verifica la fattibilità e la convenienza del piano, attestando che i creditori privilegiati (muniti di pegno o di ipoteca) che non vengano soddisfatti integralmente non siano pregiudicati rispetto alla liquidazione dei beni.

L’OCC ha poi alcuni compiti amministrativi quali effettuare le comunicazioni ai creditori e curare e di controllo quali vigilare sull’esecuzione del piano e del concordato minore.
Il gestore della crisi è tenuto a svolgere il proprio incarico con imparzialità e indipendenza, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza circa i fatti, le circostanze e i documenti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del proprio incarico.
Infine, è importante ricordare che il debitore deve collaborare con l’OCC o con il gestore nominato dal tribunale. Se il debitore non collabora, il gestore o l’OCC possono intimargli di provvedere entro un termine, pena la chiusura del procedimento.
I compensi dovuti all’OCC sono determinati dai singoli organismi in conformità alle tariffe ministeriali e dipendono dall’ammontare del patrimonio del debitore e dai suoi complessivi debiti.

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