Manipolazione Euribor

Testo EURIBOR

RIMBORSI DEGLI INTERESSI DEI PRESTITI A TASSO VARIABILE

Tra il 2005 e il 2008  hai pagato le rate di un prestito a tasso variabile indicizzato all’Euribor?

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Se tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 hai pagato rate di un mutuo a tasso variabile, stipulato anche prima del 2005, indicizzato all’Euribor hai diritto alla restituzione degli interessi pagati.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del n. 34889 del 13 dicembre 2023 la quale, sulla base della decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, ha ritenuto nulla la pattuizione degli interessi.

La Commissione dell’Unione Europea ha infatti accertato che alcune banche (Barclays, Deutsche Bank, Société Général e The Royal Bank of Scotland) che partecipavano al “panel” destinato a determinare il tasso Euribor sulla base di tassi applicati nel mercato interbancario, tra il settembre 2005 e il maggio 2008 hanno posto in essere un “cartello” grazie al quale hanno manipolato l’Euribor, ovvero il tasso al quale è indicizzata la maggior parte dei mutui variabili.

Secondo la Cassazione il tasso del finanziamento definito sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione è nullo anche se la banca che ha concesso il mutuo non ha partecipato all’intesa restrittiva della concorrenza. L’art. 2 della l. n. 287/1990 prevede infatti la nullità di qualunque contratto che costituisca applicazione di un’intesa illecita perché restrittiva della concorrenza.

La decisione della Cassazione è molto importante perché consente di superare la posizione dei tribunali che ad oggi escludevano la nullità per i contratti conclusi da banche estranee all’intesa.

NOTA BENE

  • I principi enunciati dalla Cassazione possono valere per tutti i contratti indicizzati all’Euribor: non solo i mutui, ma ogni finanziamento, contratto di leasing, o contratto derivato
  • La nullità può essere fatta valere non solo dai consumatori ma anche dalle imprese e dai professionisti.

ATTENZIONE. È importante agire subito per interrompere la prescrizione! La restituzione degli interessi pagati in eccesso si prescrive in dieci anni dalla chiusura del mutuo (pagamento dell’ultima rata o risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento). Non è possibile chiedere la restituzione degli interessi se il mutuo è stato estinto da più di dieci anni, ovvero nel 2014 o in epoca precedente.

MC ti assiste per interrompere la prescrizione e per esercitare i tuoi diritti:

  • invierà per te un reclamo alla banca per interrompere la prescrizione e per richiedere il rimborso e, per i mutui ancora in corso. il ricalcolo del piano di ammortamento
  • avvierà azioni collettive inibitorie contro gli istituti di credito che non provvedano alla restituzione degli interessi;
  • ti coinvolgerà in una class action o in azioni collettive risarcitorie per ottenere il rimborso che ti spetta.

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