FAQ: rimborsi degli interessi dei mutui a tasso variabile indicizzati all'EURIBOR tra il 2005 e il 2008

Scritta Euribor

Quali sono i mutui per i quali è possibile ottenere un rimborso?

Quelli a tasso variabile indicizzati all’Euribor (1, 3, 6 o 12 mesi), stipulati o in corso tra il settembre 2005 e il maggio 2008 (periodo della manipolazione) in corso o estinti entro l’ultimo decennio.

È possibile ottenere il rimborso degli interessi per prestiti diversi dai mutui?

Si. Anche gli interessi maturati in altri contratti di finanziamento, ad esempio leasing o prestiti personali. E’ necessario che fossero a tasso variabile indicizzati all’Euribor (1 mese, 3, 6 o 12 mesi) e che le rate siano state pagate tra il settembre 2005 e il maggio 2008.  E’ possibile far valere la nullità anche dei contratti derivati collegati all’Euribor.

Possono ottenere il rimborso solo i consumatori?

No. La nullità riguarda tutti i contratti anche se conclusi da imprese, professionisti, enti del terzo settore.

Che cos’è come funziona l’Euribor?

L’EURIBOR (EURo InterBank Offered Rate) è un tasso di riferimento che è utilizzato sui mercati monetari internazionali, con lo scopo di rispecchiare il costo dei prestiti tra le banche (“interbancari”) in euro. Si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche partecipanti al “panel” ritiene che una banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria. È frutto di una quotazione quotidiana, sulla base di diverse scadenze (1 mese, 3, 6 o 12 mesi), che costituisce un riferimento per i prestiti a tasso variabile.  

Quali sono le banche coinvolte nell’intesa restrittiva della concorrenza?

Barclays, Deutsche Bank, Société Général, Royal Bank of Scotland sono le banche partecipanti al “panel” Euribor che ne hanno manipolato la quotazione, come accertato dalla Commissione Europea, in violazione delle norme antitrust contenute nel Trattato UE.

Perché le intese quali quella per la manipolazione dell’Euribor sono vietate?

L’art. 101 TFUE prevede che sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra le imprese, tutte le decisioni di associazioni e di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero le altre condizioni di trattazione”. Gli accordi o decisioni, vietati dall’art. 101, sono nulli.

In una causa contro la banca il consumatore deve provare l’intesa restrittiva della concorrenza?

No. L’intesa e la su illegittimità sono state accertate dalla Commissione con la decisione del 4 dicembre 2013 che costituisce prova privilegiata dell’intesa.

La nullità degli interessi si applica solo per i contratti conclusi dalle banche che hanno partecipato all’intesa?

No. La Cassazione con l’Ordinanza del n. 34889 del 13 dicembre 2023 ha ritenuto che la pattuizione degli interessi è nulla anche se la banca che ha concesso il prestito non ha partecipato all’intesa sanzionata dalla Commissione.

Sono ancora in tempo per richiedere il rimborso?

La restituzione degli interessi pagati in eccesso si prescrive in dieci anni dalla chiusura del mutuo (pagamento dell’ultima rata o risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento). Non è quindi possibile chiedere la restituzione degli interessi se il mutuo è stato estinto oltre dieci anni fa ovvero nel 2014 o in epoca precedente, senza l’invio di una specifica richiesta scritta via Raccomandata o PEC. (v. Cass. 4232/2023: “Il frazionamento del debito non muta, dunque, la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”).

Realizzato nell'ambito del progetto finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5

 

 

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