FAQ - Responsabilità nei contratti d'opera

Quando sussiste un difetto di conformità?

Quando il prodotto realizzato:

  • non corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali, o non possiede la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche previste dal contratto o possedute da opere dello stesso tipo;
  • non è idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, reso noto al venditore e da quest’ultimo accettato;
  • non è fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni o (nel caso di prodotti digitali) agli aggiornamenti necessari al suo uso o comunque previsto dal contratto.

Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore stesso.

Quali diritti ha il consumatore in caso di opere fatte male?

  • può scegliere (senza sostenere alcun costo) tra la riparazione e (se si tratta di una prestazione che implica la consegna di beni) la sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non risulti eccessivamente oneroso per il venditore, tenuto conto di tutte le circostanze del caso;
  • può chiedere la riduzione proporzionale del prezzo o, se il difetto non risulti lieve, la risoluzione del contratto;
  • se viene chiesta la risoluzione, ha il diritto di ottenere la restituzione di quanto già pagato come corrispettivo;
  • in ogni caso ha diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali (quindi biologici o morali), che il professionista abbia arrecato con il proprio inadempimento.

Il professionista, quale l’artigiano che ha eseguito i lavori, non è responsabile se prova che l’inadempimento è stato determinato da un fattore, a lui non imputabile, che abbia reso impossibile la prestazione (si pensi ad un black-out che impedisca l’utilizzo di macchinari necessari ad un’operazione)

Qual è il livello di diligenza richiesto al professionista?

Il consumatore può pretendere dal professionista una diligenza qualificata, commisurata alla prestazione che deve essere eseguita. Il professionista risponde quindi anche per colpa lieve (quindi per piccole sviste che abbiano pregiudicato la corretta esecuzione dell’opera), salvo che si sia occupato di problemi tecnici di particolare difficoltà (in questo caso, occorre dimostrare una grave negligenza).

Il professionista deve eseguire l’opera “a regola d’arte”, per cui è bene che chi gli affida l’incarico verifichi, al termine della prestazione, se risultino dei vizi apparenti e facilmente riconoscibili.

E per i vizi occulti?

Nel caso di vizi che sopraggiungano in un momento successivo è sempre possibile chiedere al professionista conto e ragione. Ma attenzione! Secondo la disciplina del Codice del consumo, occorre denunciare i vizi al professionista entro 2 mesi dalla scoperta, ed in ogni caso l’azione si prescrive trascorsi 26 mesi dalla conclusione e consegna dell’opera.

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