FAQ - Sicurezza prodotti e risarcimento danni

Quando un prodotto è difettoso?

Quando non presenta la sicurezza che i consumatori possano legittimamente attendersi, tenendo conto delle seguenti circostanze: (i) modo e tempo in cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi; (ii) pubblicità commerciale su tutti i mass media; (iii) caratteristiche possedute e uso normale a cui è destinato il prodotto; (iv) istruzioni d’uso; (v) caratteristiche degli esemplari della stessa serie del prodotto in questione.

Che tipo di danno può essere risarcito?

Sono risarcibili:

  • il danno alla salute, dunque qualsiasi evento negativo sulla propria integrità psico-fisica (si pensi ad un’ustione dovuta alla fuoriuscita di agenti chimici da un prodotto tecnologico, o ad un’intossicazione derivante da sostanze nocive contenute in un prodotto alimentare), compresa chiaramente la morte e le sofferenze patite prima della stessa (cd. danno tanatologico);
  • la distruzione o il danneggiamento di altri beni utilizzati dal consumatore.
  • Per ottenere invece la restituzione del prezzo pagato per un prodotto difettoso e pericoloso il consumatore deve rivolgersi al venditore.

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento del danno?

Puoi agire per il risarcimento del danno da prodotti difettosi entro 3 anni dalla conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. In ogni caso, il diritto al risarcimento si estingue dopo 10 anni dalla messa in circolazione del prodotto che ha cagionato il danno. 

Cosa è necessario provare per ottenere il risarcimento?

Il consumatore danneggiato è tenuto a provare il difetto, il danno e che quest’ultimo sia conseguenza del primo.

Può il produttore sottrarsi a responsabilità?

Si, ma solo se dimostra di non aver mai messo in circolazione il prodotto – o comunque che la sua realizzazione non è avvenuta per la vendita – o che il difetto non esisteva al momento dell'immissione sul mercato o ancora che sia dovuto alla necessità di adeguarsi ad una norma di legge.

Il professionista può sottrarsi dalla responsabilità anche nel caso in cui provi che il difetto non era individuabile con le conoscenze scientifiche e tecniche accessibili al tempo della commercializzazione del prodotto. Se le contestazioni riguardano un componente o la materia prima con la quale è fabbricato il prodotto, il professionista, per sottrarsi a responsabilità, deve dimostrare che il vizio è interamente dovuto alle modalità di realizzazione del prodotto in cui sono stati incorporati il componente o la materia prima.

A chi si possono segnalare i prodotti difettosi?

Nel caso in cui il prodotto sia potenzialmente pericoloso per la salute, si prevede la possibilità di attivare il cd. RAPEX, un sistema – di cui è competente il Ministero per lo sviluppo economico – che dovrebbe consentire ai singoli consumatori di segnalare alle Camere di commercio locali l’esistenza del pericolo per una sua pronta rimozione. Si registrano, tuttavia, ancora gravi lacune nell’implementazione del sistema, come già segnalato al MISE da parte del Movimento Consumatori (leggi il comunicato stampa), che ha contestato:

  • l’assenza un modulo standard (come, ad esempio, in Francia) a disposizione dei singoli consumatori o delle associazioni che vogliano fare una segnalazione;
  • l’assenza di una procedura standard di intervento e l’incapacità di procedere autonomamente della Camera di commercio del territorio dove è stato venduto il prodotto;
  • il disinteresse del MISE a dare indicazioni o a svolgere un ruolo attivo in una procedura in cui, invece, dovrebbe essere il punto di riferimento, sia per le Camere di commercio sia per le associazioni dei consumatori e i cittadini che esse rappresentano. 
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