FAQ - Trasporti e Turismo Covid

Cosa succede se abito o devo arrivare in una “zona rossa” o in caso di quarantena?

  • se hai prenotato un volo con partenza o arrivo in una zona nella quale è previsto un divieto di spostamento (salvo ipotesi di necessità e urgenza) in entrata e in uscita e all’interno del territorio
  • o se per motivi di salute o quarantena fiduciaria o obbligatoria non puoi viaggiare, secondo quanto previsto dall’art. 1463 del Codice Civile

hai diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato per la prenotazione, anche nel caso di mancata cancellazione da parte del vettore.


Quali sono i diritti del passeggero in caso di cancellazione?

In caso di cancellazione la modifica o cambio della prenotazione e l’assegnazione di un voucher di pari importo al biglietto acquistato possono essere offerti dalla compagnia aerea solo come alternativa al rimborso.


Quanto durano i voucher?

Il decreto Sostegni, come convertito dalla legge di conversione del 21 maggio 2021 n. 69, ha prorogato la validità dei voucher sostitutivi di titoli di viaggio, da 18 a 24 mesi. La durata era già stata prorogata da 12 a 18 mesi dalla legge n. 77 del 18 luglio 2020 di conversione del decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34).


In caso di possesso di voucher, quando matura il diritto al rimborso?

È possibile ottenere il rimborso di voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, decorsi 12 mesi dall’emissione. Il rimborso deve essere corrisposto entro 14 giorni dalla scadenza. Decorsi 24 mesi dall’emissione del voucher senza che questo sia stato utilizzato, entro 14 giorni dalla scadenza del voucher stesso, è previsto il rimborso dell’importo versato.


Durante la pandemia le compagnie aeree potevano sempre assegnare voucher?

No. L’allentamento delle restrizioni nella circolazione dei passeggeri - in Italia e a partire dal 3 giugno 2020 nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del nord - ha fatto venire meno i requisiti per l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 88 bis della l. 27/2020 del 24 aprile 2020 di conversione del Decreto Cura Italia che prevedeva il diritto delle compagnie aeree e navali e, in generale dei vettori, di assegnare un voucher invece di erogare un rimborso. In ambito di trasporto aereo, con il DPCM dell’11 giugno 2020 è stata inoltre introdotta la possibilità per i vettori aerei di non mantenere il distanziamento di un metro tra i passeggeri. In caso di cancellazione di viaggi già prenotati con partenze nell’estate del 2020 o successivamente fino a oggi, i consumatori hanno oggi pertanto diritto all’applicazione di quanto previsto al livello comunitario, ovvero rimborso del prezzo pagato ed eventuali risarcimenti (es. compensazione pecuniaria).

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