Riforma registro pubblico opposizioni

Il tempo delle telefonate insistenti, fatte a qualsiasi ora del giorno, a fini promozionali da gentili operatori o da voci metalliche registrate, potrebbe giungere al capolinea.

Dopo anni di attesa, infatti, forse già da febbraio 2022 gli utenti potranno finalmente sfuggire ad un sistema di telemarketing selvaggio, particolarmente invasivo e intollerabile, soprattutto per i più vulnerabili. Tutto ciò grazie ad alla riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni, avviata con l’entrata in vigore della legge n. 5 del 2018, rivitalizzata dall’approvazione del c.d. Decreto capienze (decreto-legge 8 ottobre 2021 n. 139) e, infine, definita con il ‘placet’ del Garante della privacy

L’RPO è un servizio gratuito fornito dal ministero dello Sviluppo Economico, introdotto nel 2010 che consentiva ai consumatori, le cui utenze fossero presenti nei vecchi elenchi telefonici pubblici (in sostanza, le linee fisse ormai cadute in disuso fra le mura domestiche). di vietare l'uso del proprio numero per finalità promozionali. 

Fra le novità più importanti va sicuramente menzionato per primo il blocco anche delle c.d. robocall, rimedio che offre protezione anche dalle chiamate pubblicitarie generate da software, che ormai sono sempre più diffuse, essenzialmente per ragioni di minor costo a carico delle Compagnie telefoniche; 

Importante è anche l’inserimento nella lista protetta del RdO anche dei numeri delle utenze cellulari. Finora l’iscrizione al Registro era infatti possibile solo per gli intestatari di utenze fisse, mentre ora verrà esteso anche a tutti i numeri non presenti negli elenchi pubblici, coinvolgendo dunque anche 78 milioni di SIM, sino ad oggi escluse. 

Per chi si si iscriverà al nuovo registro, inoltre, verrà assicurato l’azzeramento dell’elenco dei consensi alle chiamate promozionali fornito precedentemente ai vari operatori, magari inavvertitamente o in modo distratto, sottoscrivendo un contratto per un bene o servizio altro da quello offerto dall’operatore di telemarketing che potrebbe effettuare la telefonata. e si ripartirà da una situazione in cui nessuno potrà chiamarlo per finalità di telemarketing.

 C’è un importante eccezione su questo punto che è però bene considerare: l’azzeramento di cui sopra non vale per gli operatori di telemarketing che soggetti che hanno direttamente o indirettamente raccolto il consenso nell'ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi: è il classico caso della chiamata fatta dalla o per conto della compagnia telefonica, da cui l’utente è in precedenza receduto, per provare a ricontrattualizzare il cliente perduto (magari per una consapevole scelta strategica dello stesso), offrendo condizioni economiche più vantaggiose di quelle precedenti.

 Resta salva la facoltà per gli utenti di autorizzare uno o più soggetti da cui si vorranno ricevere comunicazioni commerciali fornendo un consenso libero, specifico e consapevole successivamente alla data di iscrizione al registro, revocando quindi la protezione da questo accordata o di rinnovare la prima iscrizione effettuandone di successive che avranno l’effetto di annullare i consensi accordati, anche consapevolmente, ad uno o più operatori dopo l’originario inserimento del numero nel RPO.

 Altro aspetto della riforma che è bene conoscere è che l’effetto inibitorio delle chiamate indesiderate, conseguente alla prima iscrizione nell’RPO, così come al suo successivo rinnovo, non è immediato, ma si genera trascorsi 15 giorni dall’inserimento nel Registro del proprio numero di utenza fissa o mobile.

 Immutato, infine, è rimasto il duplice antitetico sistema di espressione del consenso/dissenso all’effettuazione di chiamate promozionali: opt-in («mi puoi chiamare solo se prima hai acquisito una mia autorizzazione esplicita») per le chiamate generate da un software; opt-out («solo una volta chiamato, l’utente può dire di non voler essere disturbato») per quelle con operatore ‘umano’.

Al momento attuale, è possibile iscrivere al registro delle opposizioni solo i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici aggiornati. 

Per approfondire: FAQ - Registro pubblico opposizioni

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