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GUIDA SINTETICA AL NUOVO REGOLAMENTO SUI CONTRATTI PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (Delibera AGCOM 5.12.2023 n. 307/CONS)
INFORMAZIONI CONTRATTUALI
Prima della conclusione del contratto, gli utenti dovranno ricevere dall’operatore su un supporto durevole o, se ciò non è possibile, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dall’ operatore, anche tramite modalità digitali, in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità, le seguenti informazioni che dovranno essere riportate in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile:
In base al nuovo Regolamento, gli operatori devono fornire agli utenti finali, unitamente al contratto prima della sottoscrizione, anche in caso di contatto telefonico, una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile che individua i principali elementi del servizio. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa efficace quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.
DURATA DEL CONTRATTO E COSTI DI RECESSO
I contratti non possono prevedere, di norma, un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.
L’utente finale, dopo il ventiquattresimo mese dalla stipula, ha il diritto di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso e gli eventuali costi da recuperare per l’apparecchiatura terminale.
Se il contratto prevede che gli utenti corrispondano a rate il corrispettivo per l’acquisto di servizi e apparecchiature terminali supplementari in caso di recesso o di disdetta del contratto principale, l’utente potrà continuare a pagare le residue rate alle scadenze originariamente pattuite, salvo che sia l’utente a chiedere espressamente di pagare in un'unica soluzione il rimanente costo.
Il periodo di rateizzazione del terminale, con il consenso del cliente, può essere superiore a 24 mesi.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
In caso di disdetta del contratto, esercitata a seguito del preavviso di proroga, l’operatore non può addebitare all’utente finale alcuna penale se non il corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, i corrispettivi dovuti per i servizi erogati fino alla scadenza del primo vincolo contrattuale e gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale.
MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale né costi di disattivazione, al momento dell’avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dall’operatore, con preavviso non inferiore a trenta giorni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Nel caso in cui l’utente eserciti il diritto di recesso, chiedendo il passaggio ad altro operatore, deve informare l’operatore cedente così che non siano applicati costi di recesso.
DISCREPANZA DELLE PRESTAZIONI RISPETTO A QUANTO PROMESSO NEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente, rispetto agli effettivi valori delle velocità minime della connessione a Internet in download e upload, del ritardo massimo di trasmissione dati o del tasso massimo di perdita dei pacchetti e la prestazione indicata nel contratto, l’utente finale ha il diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.
MIGRAZIONI E PORTABILITÀ
Gli operatori sono tenuti a fornire all'utente finale informazioni chiare sulle procedure di passaggio da un operatore a un altro, incluso la portabilità del numero. In particolare, va indicato, nel contratto, il termine entro cui, a seguito della conclusione del contratto, si procede all’avvio della procedura tecnica di attivazione dei servizi di accesso a Internet e telefonico, e gli indennizzi in caso di ritardi nel passaggio. Le condizioni contrattuali dovranno prevedere che l’operatore ha il diritto di incrementare le tariffe in misura corrispondente all’aumento dell’indice annuale dei prezzi al consumo ed è, al contempo, obbligato ad applicare le riduzioni di tale indice, diminuendo le tariffe in misura corrispondente alla riduzione.
L’applicazione dell’adeguamento non può avvenire, in prima applicazione, prima di 12 mesi dall’adesione contrattuale, passaggio che deve comunque avvenire senza indugio. L’operatore cedente, in caso di migrazione tra operatori, è tenuto a continuare a prestare il servizio di accesso a Internet e telefonico alle stesse condizioni tecniche ed economiche finché l’operatore ricevente non attiva il suo servizio.
CONTRATTI CON PREVISIONE DI ADEGUAMENTO ALL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO
Nel caso in cui il contratto non preveda meccanismi di adeguamento annuale del canone all’inflazione, l’eventuale la proposta di modifica delle condizioni contrattuali mediante inserimento di tale meccanismo, è valida e efficace solo l’utente accetta, esplicitamente e in forma scritta, tale modifica. Se l’utente non accetta l’inserimento del meccanismo di adeguamento all’inflazione, restano in vigore le condizioni contrattuali già previste.
Nei contratti a cui l’utente deve ancora aderire può essere inserito un meccanismo di adeguamento annuale del canone all’inflazione, solo se tale adeguamento viene calcolato con riferimento all’Indice nazionale dei prezzi al consumo.
I contratti con previsione di adeguamento all’indice dei prezzi al consumo potranno essere basati sull’applicazione senza correttivi dell’indice ISTAT e senza correttivi quali, ad esempio, soglie minime di aumento, maggiorazioni in misura fissa o percentuale (mark up) o aumenti minimi nel corso del periodo contrattuale.
Nel caso in cui l’utente finale abbia aderito a contratti indicizzati con correttivi, al momento dell’aumento del canone connesso all’indice dei prezzi al consumo, l’utente ha diritto di recesso senza costi. Se, invece, il contratto non prevede alcun correttivo rispetto all’indice ISTAT, nel caso in cui l’utente finale decida di recedere sono applicati i costi previsti, salvo che l’adeguamento annuale che l’operatore intende applicare risulti superiore al 5% del canone: in tal caso, l’utente finale può richiedere all’operatore di passare a un’offerta di analoghe caratteristiche che non preveda il meccanismo di adeguamento. Il passaggio avviene senza costi per l’utente.
L’operatore infine è obbligato ad applicare il meccanismo di adeguamento anche in caso di riduzione dell’indice di riferimento, con conseguente abbassamento del canone in misura corrispondente alla riduzione dell’indice.
Realizzato nell'ambito del progetto finanziato dal MIMIT D.M. 6/5/2022 art. 5