L’esdebitazione dell’incapiente

Una delle procedure di composizione della crisi è l’esdebitazione del debitore incapiente.
È possibile accedere a questa procedura qualora non si possa offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, senza scendere sotto la soglia minima di reddito necessario per assicurare una vita dignitosa a sé e alla propria famiglia.
Tale soglia corrisponde all’assegno sociale aumentato della metà (oggi 702 euro netti al mese per 13 mensilità), moltiplicato per i parametri Isee in funzione della composizione della famiglia (1 per 1 componente; 1,57 per 2; 2,04 per 3; 2,46 per 4; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare).
Ad esempio, si trova in tale situazione un single che abbia un reddito disponibile inferiore a 702 euro al mese o una famiglia di 3 persone con un reddito complessivo disponibile inferiore a 1.432 euro al mese.
In queste situazioni è possibile chiedere la dichiarazione di immediata inesigibilità dei debiti, Se però nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti, pari ad almeno il 10% del valore del passivo, ad esempio un’eredità, queste dovranno essere distribuite ai creditori.
Attenzione, perché si può chiedere questa procedura una sola volta, con ricorso da depositare tramite il gestore della crisi e quindi senza l’assistenza di un legale. È necessario che ricorra il requisito della meritevolezza.

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