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Queste procedure, regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022), sono dirette a “porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali” quali, ad esempio, il fallimento o la liquidazione giudiziale.
Per poter accedere alle procedure di composizione della crisi sono richiesti due requisiti:
1) il debitore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento;
2) il debitore deve essere un soggetto “non fallibile” (come ad esempio, il consumatore e l’impresa agricola, ma anche i piccoli imprenditori e i professionisti).
Ma definiamo cosa si intende per sovraindebitamento.
La normativa lo definisce come “stato di crisi o di insolvenza”, il che ci rimanda subito a definire cosa si intenda per crisi e per insolvenza. La crisi è definita come la situazione di “squilibrio economico-finanziario” in cui il debitore si trova, tale da rendere probabile la sua insolvenza. Si parla di stato di insolvenza quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e lo manifesta con inadempimenti o altri fatti.
Si trova quindi in situazione di sovraindebitamento il soggetto che non abbia denaro o altri beni facilmente liquidabili per pagare i propri debiti. Tale situazione può causare il sovraindebitamento non solo quando il debitore non è più definitivamente in grado di pagare regolarmente, ma anche quando si trovi in difficoltà nel farlo e si veda costretto, ad esempio, a ricorrere a nuovi prestiti o nelle situazioni più gravi, agli usurai.
Ecco qualche esempio pratico per comprendere quando si può ritenere di essere in una situazione di sovraindebitamento e quali possono esserne le cause.
Accumulo eccessivo di debiti: spesso nel corso degli anni si contraggono debiti in eccesso rispetto alle capacità di reddito e si aprono nuovi prestiti per estinguere quelli precedenti, con la conseguenza che ci si ritrova sovraindebitati e nell’impossibilità di onorare i propri impegni finanziari in quanto il bilancio (individuale o familiare) fa registrare uscite superiori alle entrate.
Una corretta educazione finanziaria dovrebbe portare a non contrarre debiti, quali, ad esempio, il mutuo per la casa, che assorbano oltre il 30% del reddito disponibile lordo ed in ogni caso a non assumere debiti “non finalizzati” (il cosiddetto “credito al consumo”, ad esempio, le spese fatte con la carta di credito, la rateizzazione del prezzo degli acquisti, la cessione del quinto) che assorbano oltre il 25% del reddito disponibile lordo. Il superamento di queste percentuali è di per sé un indicatore di una possibile situazione di sovraindebitamento. Banche e finanziarie prima di erogare un prestito dovrebbero sempre controllare la situazione debitoria complessiva di chi ne fa richiesta. Si parla, in questi casi, di sovraindebitamento attivo.
Si ha invece sovraindebitamento passivo o da imprevisti quando la situazione di difficoltà deriva invece da fatti avversi sopravvenuti ed imprevedibili quali ad esempio la perdita del lavoro, le difficoltà finanziarie che può incontrare una piccola impresa, fatti legati alla sfera familiare e personale (separazioni, necessità di cura, lutti), ma anche dal “semplice” aumento del costo della vita (si pensi oggi al costo dell’energia), dalle crisi economiche che interessano l’intera società, nonché da situazioni patologiche quali ludopatie e dipendenze da alcool e droghe.
Per evitare di trovarsi in situazione di sovraindebitamento, è importante compiere scelte di acquisto e di investimento sostenibili che tengano conto delle risorse su cui si può fare affidamento, senza erodere, oltre i limiti di prudenza, il reddito disponibile.
Se ti trovi però in una situazione di difficoltà nel far fronte alle obbligazioni assunte (a prescindere dal fatto che tale situazione sia dipesa da scelte poco attente o da imprevisti) è importante affrontare il problema con tempestività, ricorrendo alla consulenza sul debito e facendo ricorso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.
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