Sinistro stradale e risarcimento

Hai avuto un incidente stradale e non sai come ottenere il giusto risarcimento?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online. 

In caso di incidente stradale con ragione il danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subiti dovrà denunciare il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni. Altra alternativa, ancor più efficace, è fare una vera e propria richiesta danni contenente tutto ciò che prevede la normativa in materia. In tal modo si otterrà il risarcimento nei termini previsti per legge.

Questo non basta, bisognerà anche accertarsi che tal risarcimento corrisponda al giusto danno patito. Ricordiamo ai consumatori che dall'anno 2007, con l’introduzione del risarcimento diretto, a risarcire sarà la nostra compagnia e non la compagnia di assicurazioni del responsabile civile. Infatti, in taluni casi (sinistri avvenuti in Italia tra due soli veicoli e compagnie assicuratrici aderenti alla procedura di risarcimento diretto) l’assicuratore del danneggiato si sostituisce all’assicuratore del responsabile civile con successiva regolazione tramite la restituzione alla compagnia che gestisce il sinistro di un importo fisso e annualmente determinato (forfait).

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro stradale è necessario farne denuncia tempestivamente e per iscritto. Assolve tale obbligo anche la compilazione e l’invio del Modulo di constatazione amichevole (modello CAI), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dai conducenti di tutti i veicoli coinvolti.

Cosa è necessario comunicare alla compagnia?

Per denunciare correttamente il sinistro è necessario comunicare e fornire alla compagnia risarcitoria (la nostra in caso di risarcimento diretto, quella che assicura il veicolo responsabile in caso di risarcimento ordinario) alcuni dati e documenti:

  • per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare sempre e comunque l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno;
  • per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, la richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione attestante che lo stesso ha o non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima.

 Risarcimento diretto

Se il sinistro ha avuto luogo tra due veicoli a motore identificati ed assicurati e da esso siano derivati danni ai veicoli stessi o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione (Corte Cost. n. 180/2009).

La compagnia di assicurazione, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

 Quando si applica la procedura di risarcimento diretto

La procedura “di risarcimento diretto” si applica per tutti i sinistri avvenuti in Italia, nei quali siano stati coinvolti due soli veicoli, immatricolati in Italia, identificati e regolarmente assicurati e le cui compagnie di assicurazione abbiano aderito all’Accordo CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto),

Tale procedura non si applica ai sinistri senza urto tra veicoli, né ai sinistri che coinvolgono più di due veicoli né ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero (in questo caso ci si deve, infatti, rivolgere all’Ufficio Centrale Italiano), né in caso di risarcimento del danno subito dal terzo trasportato (il quale deve indirizzare la richiesta all’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), né in caso di sinistri che abbiano causato lesioni gravi (macropermanenti) o in sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d. “nuova targa”.

 Termini per il pagamento

In caso di sinistro la compagnia di assicurazione è tenuta (sia in caso di risarcimento diretto che ordinario) a risarcire il danneggiato entro:

  • per i sinistri con soli danni a cose, sessanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa al sinistro (termine che si riduce a trenta giorni quando il modulo di denuncia – CAI – sia stato sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro);
  • per i sinistri che abbiano causato al danneggiato lesioni personali o il decesso, novanta giorni dall’attestazione di avvenuta guarigione.

In caso di richiesta incompleta, l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui sopra decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta a titolo di risarcimento, l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno e può essere, quindi, trattenuta dal danneggiato a titolo di acconto sul maggior dovuto.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di legge o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione giudiziale solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

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