Modulo di constatazione amichevole

Quando il modulo di constatazione amichevole è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ed è compilato in ogni sua parte, si presume – salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione – che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso (art. 143, comma 2, Codice delle Assicurazioni): il modulo CAI “a doppia firma” genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione (Cass. Civ., Sez. Unite,  n. 10311/06).

Ciò significa che il danneggiato può limitarsi a trasmettere il documento in questione per richiedere e pretendere il risarcimento del danno dalla compagnia di assicurazioni; sarà quest’ultima a dover provare i motivi per i quali il sinistro non può essersi verificato così come descritto nel modulo, non potendosi limitare a contestarne genericamente la valenza e dovendo, invece, rigorosamente dimostrare la diversa dinamica dell’incidente (fra le numerose: Trib. Bologna, Sez. III, 20 aprile 2009). Le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole, firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, costituiscono prova legale fino a dimostrazione del contrario da parte dell’assicuratore (Trib. Gallarate 16.05.2005).

Tamponamento a catena

Nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, v’è una presunzione di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre nell’ipotesi di scontri successivi fra veicoli fermi in colonna unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente dell’ultimo veicolo della colonna stessa (Cass. Civ, Sez. III, 19.02.2013 n. 4021).

Condividi su

Stampa