Fallimento Fwu: la responsabilità di broker e agenzie di assicurazioni

 

Dopo la dichiarazione del fallimento della compagnia lussemburghese FWU Life Insurance, oltre all’insinuazione nel passivo, c’è un’altra strada che i consumatori titolari delle polizze possono valutare di intraprendere per ottenere rimborsi e risarcimenti.

I broker e le agenzie che hanno consigliato e fatto sottoscrivere le polizze hanno operato correttamente? Hanno rispettato gli obblighi previsti dal Codice delle assicurazioni?

Approfondisci con noi, chiama lo Sportello Consumatori al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

In caso di collocamento di polizze vita del tipo unit linked - tra le quali polizze emesse da FWU Life incorporate (es. Atlanticlux Lebensversicherung S.A) - il “mediatore di assicurazione” (broker) e le agenzie assicurative, quali intermediari assicurativi autorizzati, devono adempiere nel rispetto del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209) e della normativa attuativa, sotto la vigilanza dell’Isvap.

Se gli stessi prodotti (polizze unit linked e index linked) sono collocati tramite il canale bancario/finanziario, gli istituti di credito e consulenti finanziari sono invece tenuti a rispettare quanto previsto dal Testo Unico Finanziario (d.lgs. 58/98) e dai regolamenti attuativi, sotto la vigilanza della Consob. 

Il Codice delle assicurazioni private contiene diverse disposizioni a tutela degli assicurati durante la commercializzazione di tali prodotti che rientrano tra le assicurazioni sulla vita del cd. ramo III dell’art. 2 (“le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OCR) o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”) ovvero polizze che hanno una natura assicurativa, ma anche una componente finanziaria e che possono non garantire la restituzione del capitale investito.

Analogamente a quanto previsto in caso di intermediazione di strumenti finanziari dal Testo Unico Finanziario, sussistono:

♦ obblighi di trasparenza, correttezza e informazione, nei confronti degli assicurati (artt. 120 e seguenti), in particolare con riguardo:

  • all’informativa precontrattuale (art. 120)
  • alla trasparenza nelle remunerazioni (art. 120 bis)
  • a situazioni di conflitti di interessi (art. 120 ter)
  • alle modalità con cui vengono rese le informazioni (art. 120 quater) grazie alle quali possano essere assunte dal cliente scelte consapevoli negli investimenti assicurativi (art. 121 sexies)
  • alla “vendita abbinata” di un prodotto assicurativo con un servizio accessorio (art. 120 quinques)
  • all’informativa nella vendita a distanza (art. 121). 

♦ l’obbligo di consigliare investimenti che rispettino le esigenze e siano adatti al cliente, grazie alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza del prodotto assicurativo nell’ambito di un servizio di consulenza, a seguito dell’acquisizione di informazioni sul profilo finanziario e sull’esperienza del cliente (art. 121 septis).

Come in ambito di intermediazione finanziaria, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

In caso di violazione dei doveri che riguardano direttamente il broker, tra cui in particolare quello di valutare l’adeguatezza dell’investimento, si può configurare una sua responsabilità contrattuale e lo stesso può essere chiamato a risarcire i danni subiti dall’assicurato.

In giurisprudenza, v. Trib. Brescia, 27 maggio 2020 n. 1002: “connotato specifico dell’attività del broker non è solo l’intermediazione ai fini del collocamento della polizza assicurativa, quanto piuttosto una collaborazione intellettuale con l’assicurando ai fini della adeguata copertura dei rischi, oltre alla consulenza ed assistenza anteriore e successiva alla stipulazione del contratto assicurativo. In ciò si estrinseca la funzione sociale del broker nell’ambito dell’intermediazione assicurativa, finalizzata alla tutela della parte debole del rapporto contrattuale. In ragione di ciò, oltre al generale dovere di completa informazione, grava sul professionista l’obbligo contrattuale dell’individuazione di un prodotto assicurativo adeguato alle esigenze del cliente. La violazione di tale obbligo costituisce inadempimento contrattuale.”

Per una verifica, chiama lo Sportello Consumatori al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

Per approfondire ⇒ FWU: la storia del gruppo 

 

 

 

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