Airbag Takata: l’ordinanza di ammissione della class action del tribunale di Torino

Con ordinanza del 14 aprile 2025, il Collegio del tribunale delle Imprese di Torino (pres. dott.ssa Silvia Vitrò, giudice relatore dott. Alberto La Manna) ha dichiarato ammissibile l’azione di classe proposta dal Movimento Consumatori insieme ad altre associazioni dei consumatori e al signor Carlo Regina, nei confronti di Groupe Psa Italia S.p.a., Stellantis N.V. e Automobiles Citroën S.A. 

Il tribunale ha disposto che possano aderire alla class action tutti i proprietari dei veicoli Citroën C3 e DS3, prodotti tra il 2009 e il 2019 (154.482 C3 prodotte tra il 2009 e il 2017 e 18.846 DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019, i “Veicoli”), oggetto della campagna di richiamo “MK7” (la “Campagna”), osservando quanto segue (i) sulla tardività della Campagna (ii) sulle sue modalità, (iii) sulla contrarietà delle condotte con il Codice del Consumo e (iv) sull’omogeneità dei diritti individuali tutelabili.

1. La tardività della Campagna

A partire dal 10 novembre 2023, i proprietari dei veicoli sono stati invitati a interromperne l’utilizzo (“Stop Drive”) e contattare i concessionari e riparatori autorizzati per la sostituzione dell’airbag Takata (modello “SDI 230”). 

Come affermato dal tribunale “almeno dal 2019” – ma secondo MC ben prima, v. “67 milioni di veicoli “richiamati” nel mondo per la sostituzione dell’airbag Takata” – Citroën era a conoscenza del rischio specificoderivante dall’utilizzo di un propellente a base di nitrato di ammonio e consistente nella possibilità che in caso di incidente stradale, con conseguente attivazione dell’airbag, questo possa rompersi con una forza eccessiva, con il rischio che frammenti di metallo colpiscano gli occupanti dei veicoli”, ciò anche in relazione a quanto affermato dalle società convenute di un incidente verificatosi nell’agosto del 2018, a partire dal quale è stata avviata una prima campagna di richiamo e un confronto con l’autorità francese preposta alla sicurezza stradale.

Solo a partire dal 2024 è stato dato avvio in Italia alla Campagna, circa 5 anni dopo l’avvenuta conoscenza del difetto e della conseguente pericolosità dell’airbag.

Il tribunale ha in particolare concluso su questo aspetto che “appare evidente, quindi il ritardo con cui è stata avviata la campagna di richiamo in Italia e che tale ritardo è da considerarsi ancora più rilevante in ragione del fatto che il difetto in oggetto comporta il rischio della vita per l’utilizzatore della vettura. Proprio la gravità di tale rischio avrebbe dovuto indurre, in via precauzionale, ad attivare molto prima una campagna di richiamo che avrebbe potuto così essere gestita con maggiore gradualità”. 

2. Le modalità della Campagna

Il tribunale ha inoltre formulato rilievi sulle modalità con le quali è stata condotta la Campagna, osservando che è stata avviata con comunicazione inviata nel maggio del 2024 a seguito di una prima comunicazione inviata nel novembre 2023 che si limitava a preannunciarla, e sottolineando che la comunicazione di maggio “non conteneva alcuna indicazione in ordine alla possibilità di ottenere un’autovettura sostitutiva e lo stesso comunicato di Stellantis del maggio 2024 fa genericamente riferimento alla possibilità, una volta effettuata la verifica attraverso il link segnalato, di ottenere soluzioni di mobilità alternativa. In entrambi i casi non è stata fornita alcuna informazione sulle tempistiche di riparazione dei veicoli richiamati” – come documentato da MC particolarmente lunghe – “non consentendo di effettuare una valutazione pienamente consapevole in ordine alla possibilità di richiedere o meno una vettura sostitutiva”.

Ha sottolineato che il Ministero dei Trasporti sin dal giugno 2024 ha sollecitato PSA e Stellantis ad adottare le misure necessarie ad implementare la campagna di richiamo, anche ribadite e dettagliate con nota del 26 luglio 2024 in relazione ai dati sulle sostituzioni degli airbag forniti da Stellantis. Conseguentemente Stellantis ha annunciato una serie di nuove misure che “non hanno comunque consentito un significativo accorciamento dei tempi di intervento rispetto a quanto sollecitato dalla stessa autorità ministeriale” e che – come già riportato – “le convenute erano consapevoli dei rischi derivanti dall’utilizzo dell’airbag almeno dall’anno 2009 e hanno avuto, pertanto, tutto il tempo necessario per potere organizzare una campagna di richiamo più celere ed efficiente”.  

3. La contrarietà delle condotte con il Codice del Consumo

Le condotte – poste in essere da Groupe PSA quale distributore, da Citroën quale produttore e Stellantis, come capogruppo e autrice della Campagna – come rilevato nel ricorso del Movimento Consumatori, anche a detta del tribunale “si pongono in contrasto quanto meno con l’art. 104 Cod. Consumo che prevede ai commi 2, 3, 5, 7 e 8 in capo al Produttore e al comma 6 in capo al Distributore, specifici obblighi di informativa e di intervento nel caso in cui si verifichino rischi connessi all’uso del prodotto. Interventi che possono concretizzarsi anche nel richiamo dei prodotti rilevatisi rischiosi”.

4. L’omogeneità

Il tribunale ha identificato ex art. 840 quinquies e sexies c.p.c. la classe cui è riferita l’azione in tutti i proprietari delle Citroën C3 e DS3, prodotte tra il 2009 e il 2019, oggetto della Campagna, affermando l’omogeneità dei diritti individuali tutelabili in relazione “all’avvenuta immissione in commercio di un prodotto risultato pericoloso per la stessa vita degli utilizzatori e alla tardività dell’azione di richiamo e della sua inadeguatezza, ragioni che accomunano, sia in fatto che in diritto, tutti gli appartenenti alla classe sopra delineata”. Con riferimento al risarcimento del danno risarcibile per tutti tali soggetti è comune a tali soggetti – “quantomeno” – il danno patrimoniale di rimborso delle spese per la tassa di proprietà e l’assicurazione per il periodo di non utilizzo della vettura a seguito dello “stop drive”.

Per l’adesione alla classe ha fissato il termine di 150 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.

Per partecipare alla class action con MC, è possibile compilare il modulo oppure scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare il numero unico nazionale 06 94807041.

 

Per approfondire

 

 

 

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