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Chi è responsabile degli inconvenienti?
Nel caso di acquisto di beni online, occorre rivolgersi al venditore, anche se la mancata consegna o il danneggiamento siano riconducibili a una condotta del vettore.
Il venditore è infatti responsabile fino a quando il bene acquistato non venga consegnato al consumatore: il rischio della perdita o del danno del bene si trasferisce dal venditore al consumatore solo quando quest’ultimo (o un terzo da lui designato) entra in possesso materiale del bene (art. 63 Codice del Consumo).
Quando deve essere consegnato il bene?
Il bene deve essere consegnato entro il termine pattuito nel contratto oppure, se non è previsto, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto (art. 61 Codice del Consumo).
Una volta ricevuto il bene, il consumatore ha inoltre diritto di esercitare il diritto di recesso entro quattordici giorni dalla consegna nei contratti a distanza.
Cosa fare se non arriva il pacco?
Segnala immediatamente al professionista la mancata consegna, invitandolo a eseguirla entro un termine appropriato alle circostanze.
È necessario fare una “spedizione assicurata”?
No. Alcuni siti di ecommerce consigliano di assicurare la spedizione. Ma giuridicamente non è necessario per il consumatore perché la perdita o il danno resta a carico del venditore che non può “scaricare” il rischio sul cliente tramite opzioni di spedizione.
E se il pacco non arrivasse entro il termine supplementare?
A questo punto hai diritto alla risoluzione del contratto, al rimborso delle somme pagate e al risarcimento dei danni subiti.
Nel caso di beni danneggiati, segnala sempre al venditore il problema. Hai diritto alla garanzia legale di conformità. Per approfondimenti, leggi l’articolo sulle garanzie nei beni di consumo.
Se invece il consumatore sceglie autonomamente un vettore diverso da quelli proposti dal venditore, il rischio della perdita o del danneggiamento del bene si trasferisce al consumatore al momento della consegna al vettore (art. 63 Codice del Consumo).
Quando il vettore non è responsabile?
Nel solo caso in cui provi che la perdita o il danneggiamento della merce siano derivate da caso fortuito.
Cosa è il caso fortuito?
Un evento imprevedibile e inevitabile. Il furto della merce può essere compreso nell'ipotesi di caso fortuito, ma solo se il fatto sia inevitabile ed imprevedibile, ovvero se esso sia stato perpetrato in circostanze di tempo e di luogo tali da rendere l'evento imprevedibile o inevitabile.
In caso di mancata consegna, oltre a presentare un reclamo al venditore, ci sono altri rimedi a disposizione del consumatore?
Sì. Mancate consegne o ritardi sistematici possono integrare una pratica commerciale scorretta e quindi essere oggetto di segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Per presentare un esposto, clicca qui.
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