GREEN MOTION S.R.L. Azione inibitoria collettiva contro clausole vessatorie nei contratti di autonoleggio

Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del consumo contro la Società di autonoleggio Green Motion Italia s.r.l. (C.F. 12127081003), che prevede ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’Associazione chiede la dichiarazione di nullità.   

Le clausole contestate riguardano in particolare l’applicazione, in capo ai consumatori, di penali ingiustificate e di importo manifestamente eccessivo in caso di violazione del codice della strada e di sanzioni notificate alla società di noleggio, come anche nel caso di sinistri, mancata consegna dei documenti e smarrimento delle chiavi dell’automobile. Sono state inoltre contestate le clausole che consentono ad Hertz di escludere discrezionalmente la copertura assicurativa eventualmente acquistata dal cliente, le clausole che disciplinano e limitano il rimborso delle spese sostenute dal cliente nel caso di riparazioni nonché le clausole che impongono un termine per la presentazione di reclami.

L’Associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Roma in data 11 settembre 2024, ed è stata fissata la prima udienza il 10 aprile 2025. L’Associazione provvederà nei prossimi giorni alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a controparte, nel rispetto dei termini di legge.

Dichiarata l’ammissibilità dell’azione inibitoria contro Green Motion per clausole vessatorie. Prosecuzione del giudizio con le memorie istruttorie

Dopo l’avvio dell’azione collettiva inibitoria da parte del Movimento Consumatori con ricorso dell’11 settembre 2024, Green Motion Italia si è costituita in giudizio il 23 marzo 2025. La causa riguarda la vessatorietà delle clausole che prevedono l’applicazione, in capo ai consumatori, di penali ingiustificate e di importo manifestamente eccessivo in caso di violazione del codice della strada e di sanzioni notificate alla società di noleggio, come anche nel caso di sinistri, mancata consegna dei documenti e smarrimento delle chiavi dell’automobile. Sono state inoltre contestate le clausole che consentono ad Hertz di escludere discrezionalmente la copertura assicurativa eventualmente acquistata dal cliente, le clausole che disciplinano e limitano il rimborso delle spese sostenute dal cliente nel caso di riparazioni nonché le clausole che impongono un termine per la presentazione di reclami.

A seguito della prima udienza del 10 aprile 2025, il Giudice ha dichiarato ammissibile l’azione dell’Associazione, rigettando dunque le eccezioni avversarie sull’inammissibilità. Il Giudice ha quindi concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 281-duodecies, co. 4 c.p.c. con cui prendere posizione sulle difese avversarie e formulare eventuali istanze istruttorie.

Il giudice ha rinviato alla successiva udienza del 13 novembre 2025, dove deciderà sulle richieste delle parti.

 

 

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