HERTZ ITALIANA S.R.L. Azione inibitoria collettiva contro clausole vessatorie nei contratti di autonoleggio

Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del consumo contro la Società di autonoleggio Hertz Italiana s.r.l. (C.F. 00433120581), che prevede ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’Associazione chiede la dichiarazione di nullità.  

Le clausole contestate riguardano in particolare l’applicazione, in capo ai consumatori, di penali ingiustificate e di importo manifestamente eccessivo in caso di violazione del codice della strada e di sanzioni notificate alla società di noleggio, come anche nel caso di mancato rifornimento di carburante. Sono state inoltre contestate le clausole che consentono ad Hertz di escludere discrezionalmente la copertura assicurativa eventualmente acquistata dal cliente.

L’Associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Roma in data 20 settembre 2024, ed è stata fissata la prima udienza il 14 febbraio 2025. Si attende la costituzione della Società, alla quale sono stati notificati ricorso e decreto di fissazione dell’udienza.

Prosecuzione dell’azione inibitoria contro Hertz per clausole vessatorie

Dopo l’avvio dell’azione collettiva inibitoria da parte del Movimento Consumatori con ricorso dell’11 settembre 2024, Hertz Italiana si è costituita in giudizio il 31 gennaio 2025. La causa riguarda la vessatorietà delle clausole che prevedono l’applicazione, in capo ai consumatori, di penali ingiustificate e di importo manifestamente eccessivo in caso di violazione del codice della strada e di sanzioni notificate alla società di noleggio, come anche nel caso di mancato rifornimento di carburante. Sono state inoltre contestate le clausole che consentono ad Hertz di escludere discrezionalmente la copertura assicurativa eventualmente acquistata dal cliente.

A seguito della prima udienza del 14 febbraio 2025, in esito alla discussione tra le parti, il Collegio ha concesso alle parti un termine di 15 giorni ai fini di prendere posizione sulla questione dell’ammissibilità dell’azione. Le parti hanno depositato le rispettive note difensive il 28 febbraio 2025. Il giudice si è riservato per la decisione sull’ammissibilità dell’azione.  

 

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