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L’Associazione Movimento Consumatori ha avviato innanzi al Tribunale di Torino un’azione rappresentativa compensativa o risarcitoria ex art. 140-novies cod. cons. nei confronti delle società Groupe PSA Italia S.p.A., Citroën S.A. e Stellantis N.V. (di seguito le “Società”), a tutela della classe dei consumatori proprietari di autoveicoli modelli C3 e DS3 prodotti dal 2009 al 2019.
Citroën, società francese dal gruppo Groupe PSA e, a partire dal 2020, parte del gruppo Stellantis, tramite il distributore PSA dal 2009 al 2019 ha messo in commercio in Italia modelli dei predetti autoveicoli, dotati di airbags prodotti dalla società giapponese Takata Corporation.
Il Gruppo Stellantis, tramite PSA, nel novembre 2023 ha inviato ai consumatori una comunicazione per informarli del rischio di lesioni o anche morte a causa del difetto dell’airbag Takata in dotazione di tali autoveicoli, senza avvisarli della necessità di sospenderne urgentemente l’utilizzo e senza indicare le modalità di riparazione, rinviate a tempi futuri imprecisati.
Nel febbraio del 2024 Stellantis ha deciso di richiedere ai proprietari dei veicoli di sospendere immediatamente la circolazione e nel maggio del 2024 Groupe PSA ha intimato ai consumatori di sospendere immediatamente la guida dei veicoli e comunicato le modalità della campagna di richiamo.
L’Associazione ritiene che le Società abbiano posto in essere condotte in contrasto con gli artt. 2, 18 e ss. e 104 e ss. cod. cons. e che tali condotte abbiano leso i diritti individuali omogeni della Classe dei proprietari degli autoveicoli che hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2025, l’Associazione, previa riunione ex art. 840-quater c.p.c. del giudizio ad altra azione di classe proposta ai sensi dell’art. 840-bis c.p.c. relativa ai medesimi fatti (RG 13711/24), ha chiesto al Tribunale di disporre l’ammissibilità dell’azione di classe ai sensi dell’art. 140-septies cod. cons., di adottare gli adempimenti di cui all’art. 840-quinques c.p.c e in particolare: definire i caratteri dei diritti individuali omogenei della classe dei consumatori per l'inclusione nella Classe e dichiarare aperta la procedura di adesione all’azione di classe.
L’Associazione ha inoltre richiesto di condannare le Società ai sensi degli artt. 140-octies cod. cons., 840-sexiesdecies, commi 7 e 8 c.p.c. ad adottare le misure ripristinatorie ed informative ritenute opportune.
Il Tribunale delle Imprese di Torino ha disposto la riunione della causa, insieme ai giudizi di cui ai ricorsi di altre associazioni dei consumatori alla causa RG n. 13711/24. La prima udienza è fissata innanzi al Collegio della Sezione specializzata in materia di impresa il 28 febbraio 2025.