CASSA DI RISPARMIO DI ASTI. Clausole vessatorie nei contratti di fideiussione

Il Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del Consumo contro Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (di seguito anche "la Banca"), che inserisce ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede venga dichiarata la nullità.

Le clausole contestate, contenute nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche adottate dalla Banca, sono la cd. “Clausola di sopravvivenza”, la Clausola di solidarietà dei successori e aventi causa, la Clausola che posticipa gli effetti della comunicazione di recesso, la Clausola di deroga all’art. 1957 c.c., la Clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la Clausola sull’imputazione dei pagamenti, la cd. “Clausola di reviviscenza”, la Clausola di deroga la responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi, la Clausola che limita le eccezioni del fideiussore in caso di approvazione degli estratti conto da parte del debitore, la Clausola che posterga il diritto di regresso e surroga al fideiussore in caso di assoggettamento a procedura concorsuale di un coobbligato solidale.

Alcune clausole sono inoltre riproduttive del cd. "schema ABI", testo predisposto nel 2002 in contrasto con l'art. 2 l. 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.     

L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Torino in data 5 settembre 2024 (R.G. n. 21702/2024).

La causa è attualmente in corso e la prossima udienza è fissata il 24 gennaio 2025.

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