Netflix Italia. Modifica prezzi abbonamento in applicazione di clausole vessatorie su ius variandi
Movimento Consumatori ha avviato un’azione rappresentativa ex art. 140 ter e ss. codice consumo, al fine di ottenere l’inibitoria:
- di alcune clausole vessatorie che attribuiscono a Netflix il potere di variare unilateralmente e senza giustificato motivo le condizioni anche economiche del contratto (in particolare, il prezzo degli abbonamenti), per violazione degli art. 33 comma 1 e 2 lett. d) e m) del codice del consumo, nonché dell’art. 1, dell’Allegato 1 alla delibera AGCOM n. 519/15/CONS, (emanato inattuazione dell’art. 70.co, 4, d. lgs 259/2003 e valido fino al dicembre 2023); dell’art. 1, Allegato 1 al Regolamento in materia di contratti dei servizi di comunicazione elettronica, Allegato B alla delibera AGCOM n. 307/23/CONS (attuativo della previsione di cui all’art art. 98-septiesdecies, quinto comma, CECE); e, infine, degli art. 19 e ss., 35 e 135-octies e ss del codice del consumo CCE;
- di reiterate campagne di rimodulazione dei piani tariffari attuate in applicazione delle predette clausole contenute nelle condizioni generali di utilizzo del servizio digitale fornito dalla convenuta.
L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Roma, Sezione XVI civile, specializzata in materia di impresa A, che ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.03.2025.