Impossibilità sopravvenuta pacchetto turistico: diritti del viaggiatore

È scoppiato un focolaio di un’epidemia tra i partecipanti del pacchetto turistico?

Nel luogo di destinazione c’è stato un terremoto o è iniziata una guerra o ci sono altri motivi per cui non ci sono le condizioni per la prosecuzione della vacanza?

Vuoi conoscere i tuoi diritti o chiedere un rimborso dei costi che hai dovuto sostenere?

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

L’art. 42 del Codice del Turismo, in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore che rendano impossibile fornire, in corso di esecuzione, una parte sostanziale per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto, prevede che l’organizzatore offra soluzioni alternative adeguate di qualità ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare.

ATTENZIONE. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto del pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

Se il viaggiatore non gradisce le soluzioni alternative proposte dall’organizzatore?

Ha diritto a respingerle se non sono comparabili a quanto previsto dal pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Se non sono possibili soluzioni alternative?

Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di una categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

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