Morosità incolpevole: un fondo sociale per contrastarla

Morosità bolletta elettrica e gas

L’aumento del costo di elettricità e gas e le conseguenze sociali della pandemia da Covid-19 hanno aggravato il fenomeno della morosità incolpevole.
Purtroppo, ad oggi, nonostante si stia diffondendo a macchia d’olio, manca ancora nel nostro ordinamento una definizione legislativa/regolatoria della morosità incolpevole; il tema è particolarmente rilevante e strettamente connesso al problema della povertà energetica, pertanto è urgente intervenire per definirne il perimetro applicativo, le casistiche ed individuare parametri precisi che consentano l’accesso ad uno strumento analogo a quello previsto nel decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 sull’impossibilità di pagare il canone di affitto, alimentato da un fondo sociale per supportare situazioni che non consentono di pagare le bollette. 

Per identificare la presenza della morosità incolpevole si possono individuare i seguenti criteri che dovranno essere opportunamente accertati:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo della famiglia o la necessità dell’impiego di buona parte del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali. 

La platea dei beneficiari del fondo da istituire, alimentato dalla fiscalità generale (come quello dell’attuale morosità incolpevole locativa), ossia auto sostenuto dal sistema energetico tramite una socializzazione dei costi tra tutti i clienti, potrà essere ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo morosi,  dimostrino una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore ad una certa percentuale rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione. Resta esclusa la cumulabilità del contributo per chi percepisce il reddito di cittadinanza.


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