"Canone zero": la decisione del Collegio di coordinamento dell'ABF

È consentito alla banca modificare unilateralmente un contratto a “canone zero”, prevedendo un canone a pagamento?

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 6781 del 3 luglio 2023 si è espresso sull’esercizio dello ius variandi, la modifica unilaterale del contratto prevista dall’art. 118 TUB (“Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo”) nell’ipotesi in cui le condizioni economiche di un contratto bancario, dettagliate nei fogli informativi che per legge devono essere accessibili dalla sezione “Trasparenza” del sito della banca, prevedevano che un servizio fosse a costo zero

Nel caso oggetto della decisione era stato modificato il canone annuo di un conto corrente nell’ambito di un contratto (i) che consentiva al cliente di operare gratuitamente tramite internet o call center e (ii) che prevedeva il pagamento delle operazioni effettuate in filiale.

La modifica è avvenuta tramite una comunicazione (“proposta di modifica unilaterale”) con la quale è stata introdotta prima una variazione del canone annuo, addebitato mensilmente, da euro 0,00 a euro 12,00, poi una seconda, per arrivare fino ad € 24,00 al mese.

Il Collegio di Coordinamento è stato chiamato ad esprimersi sulla legittimità di tali modifiche in relazione a quanto previsto dall’art. 118 TUB e a dirimere gli orientamenti opposti dei collegi territoriali che erano espressi sulla medesima questione:

  • da un lato affermando la tesi per cui consentire all’intermediario di poter modificare anche le condizioni pubblicizzate “a zero” potrebbe prestarsi a “iniziative commerciali opportunistiche” (si pensi al contratto pubblicizzato come “gratuito per sempre”, poi modificato);
  • dall’altro sostenendo la tesi opposta, quella per cui impedire all’intermediario di modificare tali clausole contrattuali potrebbe implicare un “eccesso di protezione della clientela”.

Il Collegio di Coordinamento si è riportato a quanto affermato:

  1. dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare n. 5574 del 21 febbraio 2007 secondo cui “le modifiche disciplinate dal nuovo articolo 118 TUB, riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste dal contratto, non possono comportare l’introduzione di clausole ex novo” (v. nostro approfondimento) sulla base di un principio anche riconosciuto dalla Banca d’Italia, con le “Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziaria; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
  2. dalla Banca d’Italia con la nota n. 245941 del 13 ottobre 2014, secondo cui “nei rapporti di durata l’attribuzione a una delle parti del potere di modifica unilaterale favorisce il mantenimento, ovvero, il ripristino dell’originario equilibrio tra le prestazioni previste dal contratto

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF nella previsione di remunerare un servizio, quale l’assistenza in filiale, ravvisava un’opzione onerosa rispetto all’offerta gratuita – quella senza offerta in filiale – che era stata opzionata dal cliente.

Con gli aumenti veniva effettuata unilateralmente una variazione illegittima, attraverso “un’alterazione del sinallagma negoziale in senso sfavorevole al cliente”.

L’ABF ha conseguentemente affermato, dando continuità a quanto alla propria decisione n. 26498/2018 l’illegittimità della modifica di una clausola a costo zero nel caso in cui, come avvenuto nel caso in questione, sia indicativa di un servizio non fornito dall’intermediario, affermando il seguente principio:

Ai fini della valutazione della legittimità della modifica unilaterale, per come declinata dall’art. 118 TUB, occorre tener conto del concreto assetto di interessi che le parti hanno voluto fissare nello specifico regolamento contrattuale. Pertanto, ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall’intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 TUB equivale all’inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto. Quest’ultima, in quanto tale, è illegittima”.

Per informazioni e assistenza, contattaci al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

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