Nota di chiarimento MISE sui criteri di applicazione art.118 TUB

Al provvedimento legislativo di modifica dell’art. 118 del T.U.B. ha fatto seguito, nel febbraio 2007, una nota di chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico quale Amministrazione proponente l’atto normativo, che specifica i criteri di applicazione della norma stessa.

Di particolare rilievo risultano alcuni chiarimenti forniti dal Ministero:

  • le “modifiche” disciplinate dal nuovo articolo 118 T.U.B. riguardano soltanto le fattispecie di variazioni previste in contratto e non possono comportare l’introduzione di clausole ex novo 
  • in relazione al contenuto minimo della nozione di “giustificato motivo”, questa deve intendersi nel senso di ricomprendere gli eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario. Tali eventi possono essere sia quelli che afferiscono alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia quelli che consistono in variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione, ecc.) 
  • il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base 
  • le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria devono riguardare contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si devono applicare con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente 
  • la previsione di recesso senza penalità e senza spese di chiusura trova applicazione nei contratti a tempo indeterminato o, comunque, a esecuzione continuata o periodica, quali ad esempio: 
  1. conto corrente
  2. deposito titoli in amministrazione
  3. deposito (purché non sia previsto un termine di durata)
  4. apertura di credito
  5. bancomat
  6. carta di credito

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