Arbitro Bancario Finanziario: come funziona

La Banca d’Italia ha istituito la procedura dell’Arbitro Bancario Finanziario.

E’ una forma di ADR (“Alternative Dispute Resolution”) che, grazie alla decisione di un arbitro imparziale, consente una rapida risoluzione delle controversie tra i consumatori e gli istituti bancari.

Movimento Consumatori, come le altre associazioni dei consumatori, può assistere il consumatore che voglia presentare un ricorso all’ABF.

Chi può accedere alla procedura dell'ABF?

Possono rivolgersi all’ABF clienti di istituti bancari per controversie relative a contratti bancari, ad esempio conti correnti, prestiti personali, contratti di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, servizi accessori a conti correnti (bancomat o carte di credito).

Quali sono le principali caratteristiche del procedimento ABF?

  • è gratuito
  • non ci sono rischi di “soccombenza”, ovvero in caso di esito negativo non è prevista una condanna al rimborso delle spese legali alla controparte
  • il ricorso all’ABF è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario e sostituisce la mediazione, obbligatoria in materia bancaria
  • è composto da 7 collegi (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino)

Quali sono i requisiti per presentare un ricorso?

  • l’importo della controversia non può essere superiore a 200.000 euro
  • è necessario aver inviato un reclamo alla banca e che siano trascorsi almeno 60 giorni o la risposta sia negativa
  • l’oggetto del ricorso non deve riguardare servizi di investimento (es. acquisti di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento), per i quali è competente l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)
  • la controversia non deve riguardare operazioni o comportamenti precedenti al 1° gennaio 2009.

Come si presenta un ricorso all'ABF?

  • direttamente tramite il portale dell’ABF
  • con l’assistenza di un avvocato
  • tramite un’Associazione dei Consumatori

Come funziona la procedura?

  • L’ABF, dopo una verifica sull’ammissibilità, trasmette il ricorso alla banca
  • la Banca ha 45 giorni per presentare le proprie repliche
  • il ricorrente nei 25 giorni successivi può controreplicare
  • la Banca ha ulteriori 20 giorni per ulteriori controrepliche
  • una volta completato il fascicolo, l’ABF emette la Decisione

ATTENZIONE

  • a seguito della decisione dell’ABF l’investitore, non soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
  • il ricorso deve essere presentato entro 1 anno dal reclamo
  • la decisione non costituisce un titolo esecutivo. Se la Banca non adempie, è tenuto a pubblicare la decisione sul proprio sito internet, per sei mesi, e sul sito dell’ABF, per 5 anni

Per informazioni o assistenza per presentare un ricorso chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

Condividi su

Stampa