Arbitro per le Controversie Finanziarie: come funziona

La Consob, autorità di vigilanza in ambito di intermediazione finanziaria, nel 2016 ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (o ACF).

È una forma di ADR (“Alternative Dispute Resolution”) che, grazie alla decisione di un arbitro, consente la risoluzione delle controversie tra risparmiatori e intermediari bancari, in caso di violazione degli  obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nella prestazione dei servizi di investimento, previsti dal Testo Unico Finanziario (TUF) e dai Regolamenti Consob attuativi, tra cui il Reg. Consob 16190/2007 e il Reg. Consob 20307/2018, attualmente vigente.

Movimento Consumatori, come le altre associazioni dei consumatori, può assistere il consumatore che voglia presentare un ricorso.

Chi può accedere alla procedura ACF?

Possono rivolgersi all’ACF i risparmiatori, non solo persone fisiche o consumatori, ma anche imprese, società o altri enti, che non sono qualificabili come clienti professionali o qualificati (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, imprese di grandi dimensioni).

Quali sono le principali caratteristiche del procedimento ACF?

  • è gratuito
  • non ci sono rischi di “soccombenza”, ovvero in caso di esito negativo non è prevista una condanna al rimborso delle spese legali alla controparte
  • il ricorso all’ACF è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario e sostituisce la mediazione, obbligatoria in materia di intermediazione finanziaria.

Quali sono i requisiti per presentare un ricorso?

  • non superare il limite di valore, pari ad euro 500.000
  • aver inviato un reclamo alla banca e che siano trascorsi almeno 60 giorni o la risposta sia negativa
  • l’oggetto del ricorso deve riguardare servizi di investimento (es. acquisti di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento).

Come si presenta un ricorso all'ACF?

  • direttamente tramite il portale online
  • con l’assistenza di un avvocato
  • tramite un’Associazione dei Consumatori

Qual è la procedura?

  • L’ACF, dopo una verifica sull’ammissibilità, trasmette il ricorso alla banca
  • la Banca ha 30 giorni per presentare le proprie repliche
  • il ricorrente nei 15 giorni successivi può controreplicare
  • la Banca ha ulteriori 15 giorni per ulteriori controrepliche
  • una volta completato il fascicolo, l’ACF emette la Decisione

ATTENZIONE

  • a seguito della decisione dell’ACF l’investitore, non soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
  • il ricorso deve essere presentato entro 1 anno dal reclamo
  • la decisione non costituisce un titolo esecutivo. Se l’intermediario non adempie, è tenuto a pubblicare la decisione sul proprio sito internet e sul sito dell’ACF è pubblicata e aggiornata la lista degli intermediari inadempienti
  • se la questione è relativa a questioni bancarie ma non a servizi di investimento, è necessario rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito dalla Banca d’Italia.

Per informazioni o assistenza per presentare un ricorso chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

 

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