Arbitro per le Controversie Finanziarie: come funziona
La Consob, autorità di vigilanza in ambito di intermediazione finanziaria, nel 2016 ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (o ACF).
È una forma di ADR (“Alternative Dispute Resolution”) che, grazie alla decisione di un arbitro, consente la risoluzione delle controversie tra risparmiatori e intermediari bancari, in caso di violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare nella prestazione dei servizi di investimento, previsti dal Testo Unico Finanziario (TUF) e dai Regolamenti Consob attuativi, tra cui il Reg. Consob 16190/2007 e il Reg. Consob 20307/2018, attualmente vigente.
Movimento Consumatori, come le altre associazioni dei consumatori, può assistere il consumatore che voglia presentare un ricorso.
Chi può accedere alla procedura ACF?
Possono rivolgersi all’ACF i risparmiatori, non solo persone fisiche o consumatori, ma anche imprese, società o altri enti, che non sono qualificabili come clienti professionali o qualificati (ad esempio banche, compagnie di assicurazioni, imprese di grandi dimensioni).
Quali sono le principali caratteristiche del procedimento ACF?
- è gratuito
- non ci sono rischi di “soccombenza”, ovvero in caso di esito negativo non è prevista una condanna al rimborso delle spese legali alla controparte
- il ricorso all’ACF è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario e sostituisce la mediazione, obbligatoria in materia di intermediazione finanziaria.
Quali sono i requisiti per presentare un ricorso?
- non superare il limite di valore, pari ad euro 500.000
- aver inviato un reclamo alla banca e che siano trascorsi almeno 60 giorni o la risposta sia negativa
- l’oggetto del ricorso deve riguardare servizi di investimento (es. acquisti di azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento).
Come si presenta un ricorso all'ACF?
- direttamente tramite il portale online
- con l’assistenza di un avvocato
- tramite un’Associazione dei Consumatori
Qual è la procedura?
- L’ACF, dopo una verifica sull’ammissibilità, trasmette il ricorso alla banca
- la Banca ha 30 giorni per presentare le proprie repliche
- il ricorrente nei 15 giorni successivi può controreplicare
- la Banca ha ulteriori 15 giorni per ulteriori controrepliche
- una volta completato il fascicolo, l’ACF emette la Decisione
ATTENZIONE
- a seguito della decisione dell’ACF l’investitore, non soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
- il ricorso deve essere presentato entro 1 anno dal reclamo
- la decisione non costituisce un titolo esecutivo. Se l’intermediario non adempie, è tenuto a pubblicare la decisione sul proprio sito internet e sul sito dell’ACF è pubblicata e aggiornata la lista degli intermediari inadempienti
- se la questione è relativa a questioni bancarie ma non a servizi di investimento, è necessario rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito dalla Banca d’Italia.
Per informazioni o assistenza per presentare un ricorso chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.