La direttiva UE PSD2 (servizi di pagamento nel mercato interno)
Comunemente conosciuta con il nome di PSD2 (Payment Services Directive 2) la direttiva persegue i seguenti obiettivi a livello comunitario:
- realizzare un sistema di pagamenti unico ed integrato tra Stati Membri, che favorisca la concorrenza e l'innovazione del mercato, in condizione di parità per ciascun operatore
- garantire pagamenti più sicuri per proteggere maggiormente i consumatori
- sviluppare l’utilizzo di pagamenti on-line e mobili innovativi, come l’open Banking e la c.d. autocertificazione forte del cliente per i pagamenti elettronici
- rendere più sicuri anche i pagamenti verso Paesi terzi.
Di seguito una sintesi dei principi più importanti:
- il consenso del pagatore è un elemento necessario per la corretta esecuzione di un’operazione di pagamento. In assenza del consenso, un’operazione di pagamento non può considerarsi autorizzata; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento e le operazioni eseguite dopo la revoca del consenso ad eseguire più operazioni di pagamento non possono essere considerate autorizzate
- al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno strumento di pagamento possono essere concordati limiti di spesa; il contratto può prevedere il diritto della Banca di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento, ad esempio, per motivi di sicurezza e sospetto di utilizzo fraudolento. La Banca deve informare il cliente se possibile prima del blocco
- l’utilizzatore deve comunicare senza indugio al prestatore dei servizi lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita e l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza, così come deve comunicare l’esecuzione di operazioni eseguite in modo inesatto
- la Banca è obbligata ad adottare accorgimenti per garantire l’inaccessibilità a soggetti diversi dall’utilizzatore dei dispositivi per l’utilizzo di strumenti di pagamento e nella spedizione dei medesimi
- nel caso in cui l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti; qualora l’utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave ai propri obblighi
- nel caso di operazione non autorizzata la Banca deve rimborsare immediatamente al cliente l’importo dell’operazione (salvo motivato sospetto di frode). Il rimborso non preclude la possibilità della Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l’operazione era stata autorizzata
- salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento il consumatore non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente DOPO; salvo in caso in cui l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave o non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, l’utilizzatore può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 euro (franchigia) la perdita derivante dall’utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al furto o smarrimento, precedentemente era di 150 euro.
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