Sentenza MPS bilanci 2008-2012

Tribunale di Milano Sezione II Penale – R.G. Trib. 11622/16 – Sentenza n. 13490/2019 del 08/11/2019

Il procedimento penale, che ha visto imputati  il presidente, direttore generale e manager in carica in Banca Monte dei Paschi di Siena fino al 2012, aveva ad oggetto la contabilizzazione delle operazioni strutturate Fresh (impattante sul solo bilancio 2008), Santorini (impattante sui bilanci dal 2008 al 2011 e sulla situazione patrimoniale al 31/03/2012, 30/06/2012 e 30/09/2012), Alexandria (impattante sui bilanci dal 2009 al 2011 e sulla situazione patrimoniale al 31/03/2012, 30/06/2012 e 30/09/2012).

Con la sentenza n. 13490/2019, il tribunale di Milano ha condannato tutti gli imputati, nonché i responsabili civili Deitsche Bank AG, Deutsche Bank London Branch e Nomura International Plc, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Sono stati accertati, a carico di tutti o alcuni degli imputati, i seguenti delitti:

1. delitto di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.) [contempla espressamente i soci come persone offese dal reato i quali perciò possono agire individualmente, per ottenere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali subiti,  anche qualora la società abbia contemporaneamente esercitato l’azione di responsabilità sociale contro gli amministratori responsabili del falso, poiché ex art. 2395 c.c. essa non pregiudica il diritto al risarcimento spettante al singolo socio o al terzo direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori];

2. delitto di manipolazione del mercato (art. 185 TUF) [anche se la norma non richiede per l’integrazione del reato che si verifichi l’evento di danno, tra le condotte dalla stessa punite vi è la diffusione di notizie false sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, che sicuramente possono cagionare nocumento sia ai singoli soci che agli azionisti/investitori];

3. delitto di falso in prospetto (art. 173 bis TUF) [non vi è dubbio che la diffusione di false informazioni finanziarie è idonea a condizionare le scelte di investimento/disinvestimento dei singoli e, quindi, astrattamente, a cagionare un danno diretto al patrimonio dei soci e degli azionisti/investitori];

4. delitto di ostacolo alle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Legittimati al risarcimento per i danni connessi alla commissione di questi reati sono tutti coloro che abbiano detenuto titoli MPS (documentandone l’acquisto) in epoca anteriore al 7 febbraio 2013 - se non venduti prima di tale data, allorché il CdA della banca confermava la necessità di rivedere e correggere i bilanci  approvati nel periodo de quo, ammettendo di fatto l’esistenza di irregolarità nella compilazione dei medesimi.

Foto ©digitalsignal/123RF.COM

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