Garanzie accessorie: clausole vessatorie nei contratti assicurativi

Ti è mai capitato di subire un sinistro e solo allora scoprire che il contratto di assicurazione prevede clausole mai conosciute e pubblicizzate al momento della stipula della polizza che penalizzano l’importo del risarcimento?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza puoi telefonarci al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online. 

Ti è mai capitato di sentirti dire che se la riparazione avviene presso un centro non convenzionato con la compagnia l’importo dello scoperto e/o della franchigia è superiore rispetto a quello indicato in polizza? O che è previsto un massimale mai menzionato? O che, addirittura, nulla è dovuto?

 Questi sono solo alcuni degli esempi di clausole cosiddette “vessatorie” previste nei contratti di assicurazione.

 Molteplici le sentenze che in presenza di tali clausole le hanno dichiarate vessatorie e quindi non applicabili garantendo all’assicurato il totale indennizzo del danno.

Il Codice del Consumo ben definisce tali clausole, all’art. 33 comma 1 è previsto infatti che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.

A seguire l’art. 33 comma 2 elenca le clausole vessatorie fino a prova contraria, ma in ogni caso per la valutazione della vessatorietà di una clausola soccorre l’art. 34 Cod. Cons

 Come intervenire?

Movimento Consumatori ti può dare una mano a capire se vi sono i presupposti per una segnalazione alle Autorità in materia assicurativa (I.V.ASS. – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e in materia di concorrenza e mercato (AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) erogando le dovute sanzioni qualora si dovessero riscontrare irregolarità.

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