Responsabilità medica

Sei vittima di un errore medico per una diagnosi, una prescrizione o un intervento errato?

Nel caso in cui un paziente subisca un danno dalla condotta poco attenta del personale sanitario per diagnosi, prescrizioni o interventi eseguiti con negligenza, può richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

In quali casi vi è responsabilità del medico?

Come ogni professionista il medico è responsabile per le conseguenze negative che derivino da atti privi di quel grado di attenzione e professionalità che può attendersi da un soggetto competente del settore. Si può distinguere una diligenza professionale generica (richiesta al medico di base o medico generale) e una diligenza professionale specifica (richiesta al medico specializzato in un determinato settore).

Appare chiaro che il grado di professionalità e diligenza attesa da un medico sarà più alto nel caso in cui lo stesso risulti specializzato in quella determinata operazione. Così per il medico ortopedico nel caso della frattura, rispetto al medico di base. D’altro canto, la severità del giudizio sulla colpa del medico decresce con l’aumentare della complessità dell’operazione eseguita.

L’errore medico che determini il danno può consistere sia in un’azione, quindi una condotta attiva non dovuta o eseguita scorrettamente (si pensi alla cattiva esecuzione di un’operazione), sia in un’omissione, quindi una dimenticanza che risulti nefasta per il paziente (quale ad esempio la mancata prescrizione di un farmaco determinante)

Quali sono i danni risarcibili?

Il paziente può richiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali:

  • Tra i danni patrimoniali rientrano tutte le spese mediche sostenute per superare il pregiudizio patito (acquisto di farmaci, dispositivi medici, esecuzione di cure e percorsi riabilitativi), ma anche i mancati guadagni derivanti dall’invalidità causata (ad esempio per impossibilità di lavorare per un periodo, o per perdita di occasioni particolari di guadagno).
  • Tra i danni non patrimoniali rientrano i danni alla salute (cd. “danno biologico”) e le sofferenze patite (cd. “danno morale”), come pure di tutti i disagi – non “immaginari” – che abbia patito nella propria vita quotidiana in ragione del pregiudizio. Per i danni non patrimoniali può farsi riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, che indicano i parametri per quantificare i danni alla salute e il danno morale.

Cosa succede nel caso in cui ci si sia rivolti ad una struttura sanitaria?

A seguito delle novità introdotte dalla legge Gelli Bianco (L. n. 24/2017), rispondono sia il singolo medico che abbia causato il danno, secondo lo schema della responsabilità civile extracontrattuale (a meno che il medico non abbia assunto direttamente l’obbligazione verso il paziente), sia la struttura sanitaria ospitante, secondo la disciplina dell’inadempimento contrattuale. La distinzione non è priva di rilievo: mentre nel caso della responsabilità contrattuale l'onere della prova ricade sul medico, che è tenuto a dimostrare la riconducibilità dell'inadempienza ad una causa a lui non imputabile; nella responsabilità extracontrattuale, invece, è il paziente danneggiato che deve provare l'esistenza della condotta colpevole, dell’evento di danno e del nesso causale. Inoltre, mentre nel primo caso l’azione di responsabilità si prescrive in 10 anni, nel secondo ne bastano 5.

Cosa si può fare per ottenere il risarcimento?

Occorre avviare un giudizio dinnanzi al Tribunale competente. Prima di iniziare la causa, tuttavia, la l. 24/2017 impone l’espletamento, sempre in via giudiziaria, di una “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, procedura nella quale è possibile definire in via bonaria la controversia.

Rimane ferma la possibilità di chiudere la vertenza con un accordo transattivo tra le parti, a prescindere dal ricorso allo strumento appena visto.

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