La garanzia: acquisti prima di gennaio 2022

Hai acquistato un oggetto che non funziona, oppure hai scoperto che presenta caratteristiche diverse da quanto era stato promesso dal venditore?

Hai già chiesto di far valere la garanzia, ma il venditore fa finta di nulla oppure accampa delle scuse?

Se hai bisogno di informazioni o assistenza chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

Fino al 31 dicembre 2021 la garanzia era disciplinata dal Codice del Consumo agli artt. 128 e ss. come introdotti dal D.Lgs. 24/2002 di recepimento della Direttiva comunitaria 1999/44/CE. Per gli acquisti successivi al 1° gennaio 2022 si applicano anche le tutele rafforzate del D.Lgs. 170/2021 di recepimento della Direttiva UE n. 2019/771.

Lo spartiacque temporale tra le due discipline è fissato dalla data di conclusione del contratto (data dell'acquisto) a prescindere dalla data effettiva di consegna del bene.

Per gli acquisti precedenti al 1° gennaio 2022 la posizione del consumatore ruota attorno a quattro diritti principali:

1. Il diritto del consumatore ad ottenere una corretta e trasparente informazione sulle caratteristiche del bene di consumo

La conformità del bene al contratto non è limitata alla viziosità intrinseca dell’oggetto, ma si estende al contrasto tra quanto promesso dal venditore e quanto effettivamente consegnato al consumatore.

L’art. 129 del Codice sanziona numerose forme di “cattiva informazione”, consentendo al consumatore di far valere:

  1. la difformità rispetto alla descrizione dell’oggetto fatta dal venditore
  2. la mancanza delle qualità presentate dal venditore come campione o modello
  3. la mancanza delle prestazioni abituali del bene che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi anche in base alle dichiarazioni pubbliche rese dal venditore e dal produttore nella pubblicità o nell’etichettatura.

2. Il diritto del consumatore ad ottenere la riparazione o la sostituzione del bene che presenta il difetto di conformità

Si tratta della prima “batteria” di rimedi previsti dal Codice.

Il consumatore è libero di scegliere tra riparazione e sostituzione, ma con il limite che uno dei due rimedi sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso, ad esempio se la spesa di intervento è irragionevole

Entrambi i rimedi devono comunque realizzarsi senza spese per il consumatore, entro un termine congruo (non specificato dalla legge) e senza arrecare notevoli inconvenienti all’acquirente.

L’adempimento completo e tempestivo del venditore realizza l’interesse protetto dalla normativa e compone la vertenza, fatta salva la prova di un danno ulteriore subìto dal consumatore.

3. Il diritto del consumatore ad ottenere, in caso di inadempimento del venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Si tratta della seconda “batteria” di rimedi previsti dal Codice.

Il consumatore può vantarli solo quando il venditore è inadempiente ad uno dei rimedi di primo livello, ad esempio perchè rifiuta la riparazione oppure la procrastina oltre il periodo di congruità, oppure la sostituzione è impossibile oppure quando il problema si ripresenta anche sul bene riparato.

Il consumatore ha libero diritto di scelta, ma il limite che non è consentito lo scioglimento totale del contratto in presenza di difetti di lieve entità.

Anche qui l’adempimento completo e tempestivo del venditore compone la vertenza, fatta salva la prova di un danno ulteriore subìto dal consumatore.

4. Il diritto del consumatore ad ottenere il rispetto della garanzia per un lungo lasso temporale.

La garanzia legale di conformità copre tutti i difetti che compaiono nell’arco di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dalla garanzia se non denunzia al venditore la presenza del difetto entro due mesi dalla scoperta.

Una volta effettuata la tempestiva denunzia, l’azione volta a far valere i diritti di garanzia deve essere avviata entro 26 mesi dalla consegna del bene.

Se il difetto compare nei primi sei mesi dalla consegna, l'esistenza del difetto è presunta.

Alcuni suggerimenti:

  • contestare immediatamente il vizio o difetto
  • è buona norma comunicare con il venditore attraverso strumenti “tracciati” (lettera raccomandate e posta elettronica certificata) per evitare successive contestazioni di tardività.

La comunicazione formale è diventata ancora più importante dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 18672/19 che ha conferito alla diffida stragiudiziale di c.d. “messa in mora” il valore interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia.

Stante la complessità della normativa è consigliabile rivolgersi ad un esperto legale per verificare l’effettiva sussistenza del diritto e l’assenza di ipotesi derogatorie alla disciplina.

Nei casi più complessi potrebbe essere necessario anche il supporto di un perito tecnico, il cui costo va normalmente anticipato dal consumatore per poi essere riaddebitato alla controparte nella successiva azione giudiziale.

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