Diamanti da investimento

L’Antitrust nel 2017 e il Consiglio di Stato nel 2021 hanno definitivamente sanzionato le ingannevoli proposte ai risparmiatori di diamanti della fallita società "Intermarket Diamond Business" che presentavano prezzi gonfiati e scarse possibilità di rivendita sul mercato. 

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Nell’ultimo decennio le banche del GRUPPO BANCO BPM hanno venduto tramite i propri sportelli territoriali i “diamanti da investimento” della società Intermarket Diamond Business (IDB) di Milano. Si tratta di diamanti molto particolari, non destinati alla produzione di monili o alla normale circolazione presso le gioiellerie retail, ma contenuti in blister sigillati ed accompagnati da un certificato di purezza gemmologica che ne identifica le caratteristiche tecniche come accade per la targa di un’automobile.

Nella prassi, la proposta ai clienti bancari è stata presentata come investimento redditizio e sostanzialmente privo di rischi, assistito dalla costante crescita di valore del diamante (bene-rifugio) e dalla possibilità di ricollocazione della pietra nel circuito interno gestito dalla stessa IDB. In molti casi il diamante non è nemmeno entrato nel possesso fisico del risparmiatore, in quanto la IDB si faceva rilasciare un contestuale incarico di custodia della pietra presso i propri caveaux.

Il “diamante da investimento” si colloca in una zona grigia del mercato, in quanto non viene considerato un prodotto finanziario puro, ma nemmeno un tipico servizio bancario, pur essendo evidente che tutte le fasi della trattativa, vendita e distribuzione sono stati concluse dentro le filiali bancarie. A seguito di alcune inchieste giornalistiche, i risparmiatori hanno scoperto che il prezzo di vendita dei diamanti era fuori mercato, in quanto maggiorato da forti costi di distribuzione e da una robusta percentuale di intermediazione in favore della banca collocatrice (attorno al 15-20%).

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha riconosciuto nel comportamento del BANCO BPM e della IDB numerose pratiche commerciali scorrette (PCS) sanzionando il primo con una multa di € 3.350.000 e la seconda con € 2.000.000. Le sanzioni sono state confermate dal TAR Lazio con sentenze del novembre 2018. Poco tempo dopo, IDB è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano nel gennaio 2019. Da ultimo, nel marzo 2021 il Consiglio di Stato ha confermato definitivamente gli addebiti, ma concedendo al BANCO BPM uno sconto del 30% sulla sanzione pecuniaria. Nel frattempo, alcuni tribunali civili hanno condannato BANCO BPM al risarcimento del danno, calcolato nel differenziale tra il prezzo di acquisto ed il valore residuo della pietra posseduta.

Per poter recuperare il danno, il risparmiatore deve agire su tre fronti:

1) formalizzare un reclamo scritto al BANCO BPM per interrompere la prescrizione del diritto risarcitorio ed intavolare una trattativa sull’indennizzo;

2) domandare, in caso di custodia presso IDB, la restituzione della pietra al curatore della procedura fallimentare del tribunale di Milano. E’ necessaria la richiesta tramite PEC all’indirizzo della procedura Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. corredata dalla prova del contratto di acquisto e dai codici dei certificati gemmologici. Una volta autorizzata la restituzione dal Giudice fallimentare, il risparmiatore verrà contattato da una impresa di trasporto valori per la consegna del blister sigillato;

3) domandare, in ogni caso, l’insinuazione del credito risarcitorio verso IDB all’interno della procedura fallimentare del tribunale di Milano. Anche qui è necessaria la richiesta tramite PEC all’indirizzo della procedura Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Pur essendo scaduti i termini dell’insinuazione tempestiva, la procedura accetta ancora le richieste “tardive” entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Foto di Colin Behrens da Pixabay

 

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