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Movimento Consumatori Puglia e PIN (Partite Iva Nazionali) segnalano la possibilità di far annullare i contributi consortili con la nuova “AUTOTUTELA OBBLIGATORIA” e forniscono ai propri iscritti un apposito fac simile di istanza in autotutela.
I decreti attuativi della Riforma Fiscale (Legge n.111/2023) hanno riformato l’istituto dell’AUTOTUTELA, ovverosia il potere (e ora dovere!) dell’Amministrazione finanziaria di annullare, revocare o modificare (in tutto o in parte) atti illegittimi precedentemente emanati, sia di propria iniziativa che su impulso del contribuente, senza la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Ai sensi del nuovo articolo 10-quater, lettera e) della Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente) l’esercizio dell’autotutela obbligatoria da parte dell’ente impositore è dovuto in vari casi tra cui l’errore sul presupposto d'imposta. A fronte del dovere dell’ente di procedere all’autotutela esiste, di riflesso, il diritto del contribuente a pretenderne l’esercizio.
Un’applicazione pratica di tale disposizione, pertanto, è rappresentata a nostro avviso dai contributi consortili richiesti ai consorziati che difettano del presupposto di imposta: come emerge, infatti, da consolidata giurisprudenza, l’assenza di un vantaggio specifico e diretto sui fondi facenti parte del Consorzio fa venir meno il presupposto dell’imposizione e, dunque, i tributi richiesti NON SONO DOVUTI.
La totale assenza di qualsiasi lavoro di manutenzione ordinaria è provata addirittura dalle dichiarazioni del direttore del Consorzio di bonifica di Arneo e di Ugento Li Foggi, attualmente assorbiti in Centro Sud Puglia, durante la IV Commissione del 28.09.2023 presso la Regione Puglia.
Per questo motivo, Movimento Consumatori Puglia e Partite Iva Nazionali, grazie al supporto del Centro Studi Sances, hanno predisposto un fac-simile di istanza di autotutela obbligatoria per aiutare tutti gli iscritti a tutelarsi nei confronti degli enti impositori invocando il proprio diritto ad esercitare la nuova autotutela obbligatoria per tutti quegli atti impositivi che difettano del presupposto d’imposta (NB: possono rientrare gli atti ricevuti negli ultimi 14 mesi).
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