Image of the Movimento Cosumatori Logo

Sede nazionale

Via Piemonte 39/A 00187 Roma

Sportello Consumatori

News

Featured

Non puoi volare per causa di forza maggiore? Il rimborso del biglietto è un tuo diritto


Se il passeggero è impossibilitato a prendere l’aereo, perché è malato o per un’altra causa di forza maggiore, ha diritto al rimborso di quanto ha pagato. 
Hai chiesto o ti è stato negato il rimborso? Vuoi approfondire? 

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC al numero unico nazionale 06 948 070 41, compila il modulo di contatto dello sportello online o contatta i nostri sportelli sul territorio. 

L’impossibilità del passeggero di usufruire del volo, purché non imputabile alla sua volontà o colpa, può derivare da una pluralità di situazioni oggettive e documentabili. Tra le principali ipotesi riconducibili alla nozione di impossibilità sopravvenuta o forza maggiore rientrano, ad esempio:
•    una malattia improvvisa o grave, tale da impedire il viaggio
•    un infortunio o condizioni fisiche incompatibili con il volo
•    un ricovero ospedaliero o un divieto medico di viaggiare
•    una gravidanza a rischio, attestata da certificazione sanitaria
•    una malattia grave, il decesso o il ricovero urgente di un familiare stretto
•    provvedimenti dell’autorità che impediscano la partenza (quarantena, isolamento, divieti di espatrio)
•    calamità naturali o eventi eccezionali (terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, incendi)
•    chiusura dello spazio aereo o degli aeroporti
•    eventi bellici, attentati o gravi situazioni di sicurezza
•    impedimenti legali o amministrativi non imputabili, quali il ritiro improvviso dei documenti di viaggio o la convocazione giudiziaria obbligatoria
•    richiamo obbligatorio in servizio o altre esigenze lavorative straordinarie imposte per legge.

In tutte queste ipotesi, l’impossibilità di fruire del volo è oggettiva, imprevedibile e indipendente dalla volontà del passeggero, e può quindi rilevare ai fini del diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso del prezzo.
La questione del diritto al rimborso per il consumatore che si trovi nell'impossibilità di usufruire del volo acquistato, per cause a lui non imputabili, involge l’analisi di principi civilistici generali e di normative specifiche del settore.

Cosa prevede il Codice civile?
La problematica sollevata attiene all'istituto della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, disciplinato dall'art. 1463 c.c. 
Sebbene tale norma si riferisca letteralmente all'impossibilità della prestazione del debitore (il vettore aereo), la giurisprudenza ha esteso l’ambito di applicazione di tale principio anche all'ipotesi in cui sia il creditore (il passeggero) a trovarsi nell'impossibilità di utilizzare la prestazione per una causa a lui non imputabile.
Quando tale scopo viene meno a causa di un evento sopravvenuto, imprevedibile e non imputabile al passeggero, si verifica una frustrazione della causa concreta che rende la prestazione del vettore priva di utilità per il creditore.

Il tribunale di Milano, in una sentenza del 2016, ha affrontato direttamente la questione, chiarendo che la risoluzione del contratto non consegue solo alla totale impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del debitore, ma anche all'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore (Tribunale Ordinario Milano, sez. 11, sentenza n. 13474/2016). 
Pertanto, l'impossibilità del consumatore di fruire del volo per una causa oggettiva e a lui non imputabile può integrare una causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c., per l'irrealizzabilità della causa concreta, con conseguente diritto alla restituzione del prezzo pagato.

Cosa prevede la Disciplina Specifica del Codice della Navigazione?
Oltre ai principi generali del codice civile, il contratto di trasporto aereo è soggetto alla disciplina speciale contenuta nel Codice della Navigazione. In particolare, l'art. 945 del Codice della Navigazione, come modificato dal d.lgs. 265/2005, risulta dirimente. La norma, citata in una pronuncia del Tribunale di Milano, stabilisce espressamente: “Se la partenza è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e i vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato…” 
Questa disposizione normativa offre una tutela diretta e specifica al passeggero che si trovi impossibilitato a partire per una causa che non rientri nella sua sfera di colpa. La norma configura una risoluzione di diritto del contratto, con il conseguente obbligo per il vettore di rimborsare il biglietto. La sua natura di norma imperativa la rende prevalente su eventuali pattuizioni contrattuali difformi.

La vessatorietà delle clausole contrattuali limitanti il rimborso
Le compagnie aeree inseriscono frequentemente nelle proprie Condizioni Generali di Trasporto clausole che limitano o escludono il diritto al rimborso del biglietto in caso di mancata fruizione da parte del passeggero, ammettendolo solo in circostanze eccezionali come la morte o una grave malattia documentata. 
Tali clausole, tuttavia, possono essere considerate nulle per contrarietà a norme imperative e/o vessatorie ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).
Il tribunale di Milano ha ritenuto che una clausola che limiti il diritto al rimborso in caso di impedimento non imputabile al passeggero sia contraria all'art. 945 del Codice della Navigazione (tribunale Ordinario Milano, sez. 11, sentenza n. 13474/2016). 
Inoltre, la stessa clausola è stata giudicata vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto determina un eccessivo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti. Tale squilibrio emerge chiaramente se si considera che, in base al Regolamento (CE) n. 261/2004, la compagnia aerea può essere esentata dal pagamento della compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo per "circostanze eccezionali", mentre al passeggero viene negato un analogo diritto al rimborso per circostanze che gli impediscono di viaggiare.
In conclusione, il consumatore che ha acquistato un biglietto aereo e si trova nell'impossibilità di usufruire del volo per una causa sopravvenuta a lui non imputabile ha diritto alla risoluzione del contratto e al rimborso del prezzo pagato. 

Per informazioni e assistenza chiama lo Sportello Consumatori MC al numero unico nazionale 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

 

 

 

Condividi su
Image of the Movimento Conumatori Logo

Contattaci

Movimento Consumatori APS

Sede nazionale
Via Piemonte 39/A
00187 Roma

Sportello Consumatori

Seguici

I nostri canali social

© 2026 Movimento Consumatori APS