SIXT RENT A CAR S.R.L. Azione inibitoria collettiva contro clausole vessatorie nei contratti di autonoleggio

Il Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt 140 ter e ss. del Codice del consumo contro la società di autonoleggio Sixt Rent a Car s.r.l., che prevede ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede venga dichiarata la nullità.

Le clausole contestate riguardano in particolare l’applicazione, in capo ai consumatori, di penali ingiustificate e di importo manifestamente eccessivo nel caso di violazione del Codice della strada da parte del cliente e di ritardata consegna del veicolo. Oltre a tali clausole, sono state contestate, in quanto nulle e vessatorie, le clausole che limitano la responsabilità per inadempimento della società, e altre che prevedono che, in caso di colpa grave del noleggiante, la società ha la facoltà di ridurre la limitazione e/o esclusione della responsabilità del noleggiante/conducente conseguente alla pattuizione di una franchigia, addossando al consumatore assicurato l’onere di provare l’assenza di colpa grave.

L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Bolzano in data 4-10-2023, ed è stata fissata la prima udienza l’11-01-2024 alle ore 11.30. Si attende la costituzione della società convenuta.

Accolta l’azione inibitoria collettiva contro clausole vessatorie nei contratti di autonoleggio di Sixt Rent a Car

Il tribunale di Bolzano, con sentenza del 4 novembre 2024, ha accolto l’azione collettiva inibitoria avviata dall’Associazione Movimento Consumatori ai sensi degli artt 140 ter e ss. del Codice del consumo contro la Società di autonoleggio Sixt Rent a Car s.r.l., dichiarando vessatorie, illegittime e nulle le clausole contestate dall’Associazione.

Sono state dichiarate vessatorie: le clausole che prevedono l’applicazione, in capo ai consumatori, di penali ingiustificate e di importo manifestamente eccessivo nel caso di violazione del codice della strada da parte del cliente e di ritardata consegna del veicolo; le clausole che limitano la responsabilità per inadempimento della Società; le clausole che prevedono che, in caso di colpa grave del noleggiante, la Società ha la facoltà di ridurre la limitazione e/o esclusione della responsabilità del noleggiante/conducente conseguente alla pattuizione di una franchigia, addossando al consumatore assicurato l’onere di provare l’assenza di colpa grave.

Il tribunale ha anche condannato Sixt a informare i consumatori della illegittimità delle clausole e del diritto di ottenere la restituzione di quanto versato. Sixt dovrà dare avviso dell’ordinanza sui principali quotidiani, sul proprio sito internet e con comunicazione individuale, diretta a ciascun consumatore che abbia subito l’applicazione delle penali.

La sentenza del tribunale di Bolzano del 4 novembre 2024 non è stata impugnata dalla Società ed è quindi passata in giudicato.

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