BCC Caraglio. Clausole vessatorie nei contratti di fideiussione

Il Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del Consumo contro Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori, Credito Cooperativo, Soc. Coop. (di seguito anche "la Banca"), che inserisce ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede venga dichiarata la nullità.

Le clausole contestate, contenute nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche adottate dalla Banca, sono la cd. “Clausola di reviviscenza”, la Clausola di deroga alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie, la Clausola di deroga alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie, la Clausola che posticipa gli effetti della comunicazione di recesso, la Clausola di deroga all’art. 1957 c.c., la Clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la Clausola sull’imputazione dei pagamenti, la cd. “Clausola di sopravvivenza”, la Clausola che prevede limitazioni delle eccezioni relative al recesso, la Clausola di deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali dei coniugi, la Clausola di deroga al Foro del consumatore.

Alcune clausole sono inoltre riproduttive del cd. "schema ABI", testo predisposto nel 2002 in contrasto con l'art. 2 l. 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.     

L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al Tribunale di Torino che ha fissato con decreto, notificato alla Banca, la prima udienza di comparizione in data 19 novembre 2024.

 

 

 

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