BAM - Banca Alpi Marittime. Clausole vessatorie nei contratti di fideiussione

 

Il Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del Consumo contro Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù s.c.p.a. (di seguito anche "la Banca"), che inserisce ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede venga dichiarata la nullità.

Le clausole contestate, contenute nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche adottate dalla Banca, sono la cd. “Clausola di reviviscenza”, la Clausola di deroga alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie, la Clausola che posticipa gli effetti della comunicazione di recesso, Clausola di deroga all’art. 1957 c.c., la Clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la Clausola sull’imputazione dei pagamenti, la cd. “Clausola di sopravvivenza”. 

Alcune clausole sono inoltre riproduttive del cd. "schema ABI", testo predisposto nel 2002 in contrasto con l'art. 2 l. 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.     

L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Torino in data 5 settembre 2024 e attende la fissazione dell’udienza di prima comparizione.

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