Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. Clausole vessatorie nei contratti di fideiussione

 

Il Movimento Consumatori ha avviato un’azione collettiva inibitoria ai sensi degli artt. 140 ter e ss. del Codice del Consumo contro Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., che inserisce ed applica, nei propri contratti con i consumatori, clausole vessatorie e illegittime, di cui l’associazione chiede venga dichiarata la nullità.

Le clausole contestate, contenute nei contratti di fideiussioni omnibus e specifiche, sono la cd. “Clausola di reviviscenza”, la Clausola di deroga alla parziarietà delle obbligazioni ereditarie, Clausola di deroga all’art. 1957 c.c., la Clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, la Clausola sull’imputazione dei pagamenti, la cd. “Clausola di sopravvivenza”, la Clausola che prevede limitazioni delle eccezioni relative al recesso, la Clausola che attribuisce alla banca la facoltà di compensare qualsiasi rapporto tra la banca e il fideiussore, la Clausola che esclude il diritto di regresso o di surroga del fideiussore nei confronti del debitori, coobbligati e garanti sino a quando ogni ragione della Banca non sia interamente estinta.

Alcune clausole sono riproduttive del cd. "schema ABI", testo predisposto nel 2002 in contrasto con l'art. 2 l. 287/90 che vieta le intese che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza.     

L’associazione ha depositato il ricorso ex art. 281-sexiesdecies dinnanzi al tribunale di Torino che ha fissato con decreto, notificato alla Banca, la prima udienza di comparizione in data 18 ottobre 2024.

 

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