La Centrale rischi della Banca d’Italia e diritti dei clienti

Le banche e gli intermediari devono segnalare una serie di dati alla Centrale rischi per consentire una corretta erogazione del credito. Le segnalazioni devono però essere corrette. In caso di segnalazioni scorrette il cliente può chiedere la cancellazione ed il risarcimento del danno eventualmente subito.

Cos’è e come funziona la Centrale rischi
La Centrale rischi (CR), gestita da Banca d’Italia per interessi pubblici, è una banca dati sui debiti di famiglie e imprese verso il sistema bancario e finanziario che permette di avere una fotografia d’insieme dei debiti contratti con le banche e le finanziarie. Oltre alla CR in Italia sono consultabili altre simili banche dati gestite da soggetti privati  alle quali gli intermediari partecipano su base volontaria. Sono i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), quali ad esempio Crif Eurisc, Experian, CTC, Assilea.

La consultazione dei dati della CR e dei SIC consente alle banche e agli altri intermediari di valutare il merito creditizio del cliente, quindi la sua capacità di restituire i prestiti senza compromettere una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia. L’accesso a tali dati permette ai clienti che hanno una buona “storia creditizia” di ottenere più facilmente, e a condizioni migliori, il finanziamento di cui hanno bisogno in quanto le banche possono valutare l’esposizione del cliente e la sua capacità di restituire i finanziamenti concessi. Nella CR e nei SIC vengono anche archiviati i dati relativi ai mancanti pagamenti in base ai quali le banche possono negare l’accesso al credito.

Quali rapporti devono essere segnalati alla CR
Le banche, le società finanziarie e gli altri intermediari che concedono finanziamenti e ricevono garanzie sono tenuti ad inviare ogni mese alla CR una serie di informazioni su:
    •    finanziamenti (mutui, prestiti personali, aperture di credito, scoperti di conto, ecc.);
    •    garanzie quali, ad esempio, le fideiussioni personali.

La segnalazione alla CR da parte delle banche e degli intermediari deve essere effettuata se l’importo da restituire supera i 30.000 euro, se il cliente paga regolarmente, o, qualora superi 250 euro, se il cliente è in sofferenza. I SIC non hanno invece questi limiti.

Le informazioni comunicate alla Centrale rischi
Nella Centrale rischi sono archiviati:
    •    i dati anagrafici del cliente;
    •    i dati relativi all’intermediario che ha effettuato la segnalazione;
    •    il rapporto oggetto di segnalazione (prestito personale, mutuo, fideiussione) con l’indicazione del debito residuo;
    •    le richieste di finanziamento da parte del cliente;
    •    i prestiti accordati o le garanzie rilasciate;
    •    i pagamenti effettuati;
    •    i mancati pagamenti.

La segnalazione dei mancati adempimenti e la segnalazione a sofferenza
Alla CR vengono comunicate anche le informazioni sugli inadempimenti del cliente a seconda della gravità del mancato pagamento: sono “non persistenti” i mancati pagamenti inferiori ai 90 giorni dalla scadenza del singolo pagamento (ad esempio, la rata del prestito), sono “persistenti” i mancati pagamenti per un periodo compreso tra i 90 e i 180 giorni e ancora quelli che superano i 180 giorni.

La situazione più grave è la classificazione a sofferenza del cliente. Tale situazione si verifica quando la banca ritiene che il cliente sia “insolvente”, ovvero, non sia in grado, in modo definitivo, di pagare i propri debiti. Un solo ritardo nel pagamento del debito non può consentire la classificazione “a sofferenza” che richiede una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente, alla luce di tutte le informazioni disponibili.
I clienti hanno diritto di essere preavvisati della segnalazione negativa effettuata sul loro conto in modo da poter evitare la segnalazione quando possibile; qualora la banca non provi di aver inviato il preavviso di segnalazione negativa il cliente, può chiedere la cancellazione della segnalazione e un risarcimento dell’eventuale danno subito qualora riesca a darne prova.

Chi può accedere alla banca dati della CR?
I dati della CR sono riservati e possono essere comunicati solo ai clienti segnalati, agli intermediari, o all’Autorità di vigilanza. Ogni cliente può accedere gratuitamente ai propri dati presso la CR e gli altri SIC.L’accesso alla CR può essere effettuato direttamente via internet o con una richiesta di accesso. Per accedere direttamente tramite il sito della Banca d’Italia, sezione Servizi al cittadino, Servizi online bisogna compilare la richiesta di accesso e avere le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Per conoscere i dati archiviati nei SIC e per chiederne la correzione è necessario contattare direttamente i SIC.

Per quanto tempo sono consultabili i dati della Centrale rischi?
Le banche possono consultare i dati presenti nella CR nei tre anni precedenti la richiesta. Dopo tre anni i dati non sono più visibili. La segnalazione a sofferenza invece è visibile fino all’estinzione del debito o alla prescrizione. E’ però il cliente che deve contestare all’intermediario l’intervenuta prescrizione del credito.
Per i SIC privati quali il CRIF il codice deontologico adottato dal Garante della privacy prevede termini di conservazione dei dati diversi a seconda della tipologia.

Cosa fare in caso di segnalazione scorrette o di debiti contestati
Gli intermediari devono comunicare alla CR dati corretti e pertinenti. Qualora non siano comunicati dati corretti bisogna chiedere una rettifica all’intermediario con il quale si ha il rapporto. Se l’intermediario non rettifica le segnalazioni scorrette si può chiedere la cancellazione o la rettifica della segnalazione all’ABF o al giudice.
Quando invece il credito è contestato, ad esempio perché fondato su una fideiussione nulla, è possibile richiedere che sia segnalata la contestazione e una volta accertata la sua illegittimità può essere richiesta la cancellazione.

I consulenti de debito MC aiutano i consumatori e le piccole imprese a controllare la propria situazione segnalata alla CR e ai SIC e in presenza di segnalazione illegittime assistono i consumatori per ottenere la cancellazione ed il risarcimento del danno.

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