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FAQ - RSA e rette “Alzheimer” interamente pagate dal SSN. Facciamo chiarezza


La retta della RSA deve essere sempre pagata per metà dal Servizio sanitario e per metà dall’utente/ricoverato?

No. Il DPCM 12 gennaio 2017, all’articolo 30, prevede che per i trattamenti di lungoassistenza indicati dalla norma è prevista, in via ordinaria, una copertura sanitaria pari al 50% della tariffa. Tuttavia, la quota restante («alberghiera» o «sociale») non può essere applicata automaticamente senza considerare la natura concreta delle prestazioni erogate e la situazione clinica della persona, perché potrebbe anch’essa dover essere pagata dal SSN.
 
Quando la retta può essere interamente a carico del Servizio sanitario nazionale?
Quando, nel caso concreto, le prestazioni sanitarie e quelle assistenziali sono inscindibili: l’assistenza è indispensabile per rendere effettive le cure e non può essere separata da esse. In queste situazioni, le attività assistenziali necessarie alla tutela della salute rientrano integralmente negli oneri del SSN.

Che cosa significa che le prestazioni sanitarie e assistenziali sono inscindibili?
Significa che non è possibile garantire le cure necessarie senza assicurare contemporaneamente l’assistenza continuativa richiesta dalla patologia e dalle condizioni della persona. Non si tratta semplicemente di aiutare qualcuno nelle attività quotidiane: l’assistenza è funzionalmente necessaria al trattamento sanitario, alla sua efficacia e alla protezione della salute e della dignità del malato.

Che cosa sono le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria?
Sono prestazioni nelle quali componenti sanitarie e sociali si integrano strettamente, in relazione a bisogni di salute particolarmente complessi. L’articolo 3-septies del decreto legislativo 502/1992 e il DPCM 14 febbraio 2001 disciplinano questa materia. Per le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, la normativa prevede la competenza e l’onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Questo principio vale anche per le persone affette da Alzheimer o da altre gravi patologie neurodegenerative?
Sì, può valere quando le condizioni cliniche individuali rendono le prestazioni assistenziali inscindibili da quelle sanitarie. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26943 del 17 ottobre 2024 e la sentenza n. 4752 del 22 febbraio 2024, ha ribadito che non conta quale componente sia quantitativamente prevalente: occorre verificare se l’assistenza sia necessaria e strettamente collegata alle cure.

Basta essere malati cronici e non autosufficienti per avere diritto alla retta interamente a carico del SSN?
La non autosufficienza, da sola, non determina automaticamente la gratuità integrale della retta, mentre determinano il diritto alla copertura della metà della retta (50% del totale, la cosiddetta quota sanitaria). Occorre valutare la patologia, il suo stadio, l’evoluzione prevedibile, le terapie necessarie e il rapporto concreto tra prestazioni sanitarie e assistenziali. È importante che la valutazione non si limiti all’etichetta amministrativa di "lungodegenza" o "lungoassistenza", e nemmeno alla sola patologia "Alzheimer".

Che cosa deve essere valutato per stabilire se la retta debba essere coperta al 100%?
Occorre esaminare la documentazione sanitaria e assistenziale individuale: diagnosi, condizioni cliniche, terapie, bisogni di sorveglianza, piano assistenziale individualizzato (PAI) ed eventuale piano terapeutico. La valutazione deve riguardare le necessità effettive del malato, non soltanto il nome o la categoria della struttura in cui è ricoverato. Meglio se tale valutazione è realizzata da un medico, come consulente tecnico della situazione specifica.

La famiglia è obbligata a pagare la quota sociale solo perché ha firmato il contratto di ingresso in RSA?
Non necessariamente. Se, nel caso concreto, le prestazioni socioassistenziali sono inscindibilmente connesse a quelle sanitarie e devono quindi essere integralmente a carico del SSN, la firma del contratto non rende automaticamente dovuto un contributo che la legge non pone a carico dell’utente. La Cassazione ha riconosciuto, in casi specifici, la rilevanza di questo principio anche ai fini della restituzione delle somme pagate.

Quali sono i riferimenti legislativi della questione fin qui esposta?
La legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 30: oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali e il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-septies: disciplina delle prestazioni sociosanitarie. Poi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, art. 3: prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria e 12 gennaio 2017, art. 30: LEA per l’assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti. Inoltre, merita ricordare le sentenze: Cassazione civile, sez. I, sentenza 22 febbraio 2024, n. 4752: inscindibilità delle prestazioni e irrilevanza della prevalenza quantitativa della componente sanitaria e Cassazione civile, sez. III, ordinanza 17 ottobre 2024, n. 26943: prestazioni socioassistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie e conseguente onere integrale del SSN.

 

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