Fatturazione dei consumi: misura, stima e autolettura

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Il consumo fatturato non corrisponde a quanto effettivamente consumato?

Potrebbe trattarsi di una fatturazione in stima

Le recenti innovazioni tecnologiche collegate agli smart meter (contatori o misuratori "intelligenti" che comunicano direttamente con il fornitore dell'energia) hanno sicuramente migliorato la possibilità di una puntuale fatturazione dei consumi effettivi.

ATTENZIONE. Sono comunque possibili

  • malfunzionamenti del misuratore
  • errori materiali dell’azienda distributrice.

Il venditore è tenuto ad utilizzare nelle bollette i dati di misura dei consumi, secondo questo ordine:

  • dati di consumo effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione
  • autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall'impresa di distribuzione
  • dati stimati (come messi a disposizione dall'impresa di distribuzione ovvero stimati dal venditore).

ATTENZIONE. Se la fornitura avviene sulla base di un contratto concluso nel mercato libero il venditore può stabilire un diverso ordine di priorità purché, almeno una volta ogni 12 mesi, emetta una fattura che contabilizzi consumi effettivi.

Importanza dell’autolettura

Partendo dalla considerazione che il misuratore è di proprietà del distributore, deputato quindi alla lettura dello stesso in quanto voce addebitata al consumatore in bolletta, e che Il venditore ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell'autolettura, risulta evidente che il dato di autolettura rilevato e comunicato dal consumatore resta il principale modo per difendersi dalle mancate letture e dai conseguenti dati stimati. Pertanto sia per il settore energia elettrica che per il gas il venditore deve informare il consumatore rispetto alla presa in carico o meno del dato di autolettura entro i 4 giorni lavorativi successivi dal momento dell'acquisizione dello stesso, a meno che non risulti palesemente errato, e poi trasmetterla al distributore entro i successivi 4 giorni.

I consumi stimati

Si dicono "stimati" i consumi che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate (o autoletture).

Nei casi di utilizzo di proprie stime, il venditore determina il dato di misura sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall'impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Tali stime, inoltre, devono essere determinate riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

Nel caso di contratto nel mercato libero il venditore può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello sopra indicato: tale stima deve comunque essere determinata riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati

Nei settori dell'energia elettrica e gas:

  • è diritto del consumatore che le regole di cui sopra vengano correttamente applicate
  • e nel caso di fatturazione di consumi non dovuti è possibile contestare la fattura entro la scadenza della stessa (o comunque non oltre i 10 giorni successivi alla data di pagamento fissata in fattura) richiedendo il corretto ricalcolo di quanto effettivamente dovuto. Nel caso di dato di fattura palesemente anomalo per possibile malfunzionamento del misuratore il consumatore può richiedere una verifica metrica dello stesso, che risulterà gratuita se effettivamente guasto.

Per approfondire, leggi anche:

il malfunzionamento del contatore

il bonus sociale integrativo nel settore idrico

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