Che cosa si intende per “prodotti finanziari illiquidi”?

Sono strumenti finanziari per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative. 

Rientrano nella categoria dei prodotti finanziari illiquidi, esclusi dalla categoria degli strumenti finanziari non complessi: 

  • Obbligazioni bancarie
  • Polizze assicurative a contenuto finanziario
  • Derivati OTC (“Over The Counter”)

Nella vendita questi prodotti vengono spesso presentati: 

  • come a basso rischio e a capitale garantito
  • senza che sia descritta la loro scarsa “liquidità”, ovvero al fatto che si tratta di strumenti non quotati su mercati regolamentati e non negoziabili

La mancata informazione sul rischio di illiquidità è anche talvolta conseguenza del conflitto di interessi della banca che tende a proporre alla propria clientela con la quale intrattiene rapporti bancari (conto corrente, prestiti) le proprie azioni.

La Consob con comunicazione del 2009 ha previsto particolari tutele a favore del risparmiatore nella negoziazione dei titoli illiquidi.

Quasi sempre si tratta di investimenti non adeguati, perché quasi sempre i piccoli risparmiatori, per l’età, motivi di salute o per poter realizzare i propri progetti di vita, hanno bisogno di "realizzare" l'investimento e di trasformarlo in denaro contante.

 Se si sono acquistate azioni, stante l’assenza di una scadenza, il danno è ancor più grave. 

Anche quando le azioni sono quotate su sistemi multilaterali di negoziazioni in molti casi il valore assegnato è puramente teorico in quanto gli scambi sono pochissimi e per importi sempre poco rilevanti.

Quando l’intermediario presta un servizio di consulenza deve effettuare una accurata valutazione dell'adeguatezza dell’investimento, considerando in particolare il rischio di liquidità dello strumento finanziario in relazione al periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l’investimento, cd. “holding period” (art. 39 c. 4° Reg. 16190/2007). Tale obbligo si aggiunte alla valutazione di adeguatezza dell’investimento in relazione alla propensione al rischio del cliente, alla sua esperienza e conoscenza in ambito finanziario. 

Se la banca svolge un servizio di investimento diverso dalla consulenza è tenuta a valutare di appropriatezza sulla base delle informazioni in suo possesso, acquisite grazie alla cd “profilatura MIFID” sulla sua conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio chiesto. Nel caso in cui lo strumento non sia appropriato, ovvero quando il cliente non sia in grado di comprenderne le caratteristiche ed i rischi, il cliente viene avvertito di tale situazione per iscritto.

 La giurisprudenza dei Tribunali e dell’ACF ha confermato che in caso di violazione dei doveri di informazione sui titoli illiquidi il cliente ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione di quanto investito o il risarcimento del danno. Per approfondire, clicca qui..

Per informazioni e assistenza chiama il numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

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