Green pass trasporti: le regole dal 1° settembre 2021

Dal 1° settembre 2021 entrano in vigore le nuove norme previste dal decreto legge 111 del 6 agosto 2021 per l’utilizzo dei trasporti pubblici.

Aerei: anche per i voli nazionali sarà obbligatorio il green pass. Il certificato verde può essere ottenuto a seguito della somministrazione della prima o della seconda dose di vaccino, oppure con l’attestazione di guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti, o ancora con un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio. Sono validi i test molecolari e l’antigenico rapido inserito nell’elenco comune europeo. Al momento sono esclusi gli autotest rapidi, i test salivari e sierologici. Per i viaggi nell’area Ue non basterà però una sola dose di vaccino, in quanto il green pass in Europa ha validità solo 14 giorni dopo la conclusione del ciclo vaccinale. Per i voli extra europei, le regole cambiano a seconda delle normative in vigore nei diversi Stati.

Navi e traghetti: il green pass diventa obbligatorio per accedere a navi e a traghetti che effettuano trasporto interregionale.

Treni: obbligatorio il green pass per Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità. Non sarà obbligatorio per i treni regionali, anche se questi effettuano servizio tra le regioni.

Autobus: nessun obbligo di green pass per le metropolitane e per gli autobus urbani (trasporto pubblico locale), ma solo per autobus che collegano più di due regioni. Il certificato verde è obbligatorio per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (esclusi quelli impegnati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).

Potranno viaggiare senza green pass su aerei, treni, navi e autobus i minori di 12 anni (esclusi per età dalla campagna vaccinale) e i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Foto ©javenlin1018/123RF.COM

Condividi su

Stampa