Chiarimenti Authority contratti energia: rinegoziazione, recesso, ius variandi

Il 13 ottobre scorso, con una nota congiunta, l’Antitrust e l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (Arera) hanno chiarito alcuni aspetti applicativi della nuova normativa sulle modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas che riguardano le clausole contrattuali relative ai prezzi della materia prima.

Alla luce di questi chiarimenti, che Movimento Consumatori aveva sollecitato più volte, ecco i comportamenti sui quali porre attenzione per individuare eventuali pratiche commerciali scorrette e quindi attivarsi per essere tutelati: 

1) variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura. Il venditore può avvalersi di clausole contrattuali nelle quali è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente il prezzo della materia prima ma, in applicazione del decreto Aiuti bis, ne è sospesa l’efficacia fino al 30 aprile 2023 e pertanto qualsiasi richiesta del venditore in tal senso è automaticamente nulla.

2) Proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni a causa dell’aumento dei prezzi in conseguenza della quale, nel caso di rifiuto dell’utente ad accettare le nuove condizioni proposte, le aziende risolvono il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Le due Autorità hanno stabilito che l’incremento dei prezzi non è un caso di “impossibilità sopravvenuta” ma di “eccessiva onerosità sopravvenuta” pertanto, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., il venditore è obbligato a ricorrere al giudice per ottenere l’accertamento della risoluzione del contratto. Nella nota si precisa che “ciò che il venditore non può fare è ritenere di per sé risolto il contratto senza la pronuncia giudiziale”, ne discende che tutti i venditori che stanno applicando la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità, stanno violando la regolazione vigente e sono già diversi i casi segnalati agli sportelli del Movimento Consumatori.

3) Esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i propri clienti. La regolazione Arera riconosce la facoltà di recesso del venditore qualora si tratti di contratti di mercato libero e questa facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, ma prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi. E’ esclusa quindi  la possibilità per il venditore di portare l’utente sul mercato di fornitura di ultima istanza con effetto immediato con la conseguenza di ridurre le tutele previste oltre ad aggravare le condizioni economiche di fornitura.

Movimento Consumatori che già da mesi sta tutelando i consumatori, avendo ben chiara la corretta interpretazione delle norme vigenti, rafforza il monito alle aziende di evitare pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori.

Se hai subito modifiche unilaterali al tuo contratto di energia elettrica o gas o ti è stata interrotta la fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta contatta lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compila il modulo di contatto dello sportello online.

 

 


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