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Pacchetto turistico con destinazione Medio Oriente? Hai diritto a un rimborso


Quando si acquista un pacchetto turistico (volo + hotel + altri servizi venduti a prezzo forfettario), il rapporto è regolato dal Codice del Turismo, come modificato nel 2018 e che recepisce la Direttiva (UE) 2015/2302
L’art. 41 del Codice del Turismo riconosce al viaggiatore il diritto di recedere senza penali prima dell’inizio del pacchetto quando si verificano “circostanze inevitabili e straordinarie” nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze che incidono in modo sostanziale sull’esecuzione del viaggio o sul trasporto.
La giurisprudenza ha interpretato estensivamente tale nozione, non limitandola alla mera impossibilità materiale della prestazione, ma includendo anche quelle situazioni che compromettono la finalità turistica del viaggio, ovvero la cosiddetta "causa concreta" del contratto. 

Un viaggio turistico non è solo un insieme di servizi (trasporto, alloggio), ma è finalizzato al piacere, allo svago e alla serenità. Quando un evento esterno, imprevedibile e straordinario, frustra questo scopo, il contratto può essere risolto.
Rientrano tipicamente in questa categoria:
•    conflitti armati o escalation militari
•    gravi attentati terroristici
•    chiusura dello spazio aereo
•    provvedimenti governativi che impediscono l’ingresso
•    sconsigli ufficiali della Farnesina
In presenza di tali eventi (ad esempio tensioni belliche in alcune aree del Medio Oriente), il viaggiatore può annullare il viaggio senza penali.

Attenzione:
-    il rimborso deve avvenire entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto. 
-    Il tour operator non può trattenere penali né proporre obbligatoriamente voucher (salvo accettazione volontaria del cliente).

Il diritto al rimborso non scatta per un generico “timore” soggettivo. È necessario che l’evento:
- sia oggettivo: il diritto al recesso non può fondarsi su una mera percezione soggettiva di pericolo da parte del viaggiatore. È necessario che il rischio sia concreto, può essere documentato ad esempio tramite un avviso ufficiale della Farnesina che sconsigli il viaggio (come anche riconosciuto non solo dalla giurisprudenza nazionale ma anche dalla Corte di Giustizia);
- renda impossibile o seriamente compromessa l’esecuzione del viaggio;
- incida concretamente sulla destinazione specifica (non sull’intera area geografica in modo indistinto). 
Ad esempio, un conflitto limitato a una zona lontana dalla località turistica potrebbe non essere sufficiente, mentre la chiusura dello spazio aereo o un allarme sicurezza ufficiale sì.

Per approfondire i rischi, è possibile consultare il sito della Farnesina “Viaggiare Sicuri”, dove si trovano informazioni ufficiali per chi deve viaggiare all’estero. È gestito dall’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri.

Nota bene: se il tour operator annulla il viaggio per cause di forza maggiore, il cliente ha diritto al rimborso integrale, ma non al risarcimento danni.
Le tutele sopra descritte valgono per i pacchetti turistici.
Se invece si è acquistato solo un volo o solo un hotel, si applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore e le normative specifiche (es. regolamento UE 261/2004 per i voli).

In caso di problemi o assistenza su voli e/o viaggi cancellati, puoi contattare lo Sportello Consumatori MC al numero 06 948 070 41 o compilare il modulo di contatto dello sportello online o contattare uno dei nostri sportelli del consumatore nella tua regione

Per approfondire:
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 4 ottobre 2024, causa C-546/22: un organizzatore può basarsi su una raccomandazione ufficiale che sconsiglia i viaggi in una determinata zona per dimostrare di non essere in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze straordinarie. Sebbene tale raccomandazione non costituisca una prova "inconfutabile", essa rappresenta un elemento oggettivo di grande peso che giustifica la cancellazione del viaggio, anche se il viaggiatore si dichiarasse disposto a partire
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-584/22: fondamentale il criterio temporale per la valutazione delle "circostanze inevitabili e straordinarie". La Corte ha statuito che la valutazione deve essere effettuata con riferimento esclusivo alla situazione esistente al momento in cui il viaggiatore esercita il diritto di recesso.

 

 

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