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Clausole fideiussioni BPER – comunicato

Nel mese di settembre 2025, Movimento Consumatori ha avviato avanti il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, un’azione rappresentativa ex art. 140-ter e ss. Cod. Cons., al fine di ottenere l’inibitoria delle clausole inserite nei testi di fideiussione utilizzati da BPER Banca e da società incorporate nei rapporti con i consumatori.
In particolare, si segnala che la Banca si è impegnata a non applicare le seguenti clausole, ad esclusione delle fideiussioni già escusse alla data del 31 luglio 2026 per le quali la Banca abbia avviato un giudizio contro il fideiussore:

- Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”
- le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori
- [Il/i fideiussore/i può/possono recedere dalla fideiussione, dandone comunicazione scritta alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R.] La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca decorsi 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa
- [i diritti derivanti alla Banca dal presente contratto di fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore] il / i fideiussore / fideiussori riconosce / riconoscono pertanto espressamente che l’art. 1957 c.c. non risulta applicabile / senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il Fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato
- Il fideiussore / i fideiussori è / sono tenuto / tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio / rimossa ogni eccezione e/o opposizione
- Il/i fideiussore / fideiussori non può / possono opporre alcuna eccezione riguardo al momento in cui la Banca esercita la propria facoltà di recedere dai rapporti col debitore
- Il / i fideiussore / fideiussori non può / possono esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del debitore, dei coobligati né dei garanti, ancorché cofideiussori, finché non sia interamente estinta ogni ragione della Banca
- Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide o vengano ridotte nel loro ammontare a seguito di transazione con il debitore, e ciò indipendentemente dall’importo e dalla modalità della transazione stessa, la fideiussione si intende fin da ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate / a favore del debitore / Qualora la Banca debba restituire, a causa di revoca o inefficacia del pagamento, quanto incassato con riferimento alle obbligazioni garantite, la stessa potrà richiedere al/ai garante/i la refusione dell’importo in tal modo restituito
- Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti / Qualora vi siano più obbligazioni garantite, la Banca ha il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbano imputarsi i pagamenti dallo stesso effettuati
- Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all’art. 190 cod. civ., ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

 

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